La prescrizione e' un mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.). La decadenza consiste nella perdita della possibilita' di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.). In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e' stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo' anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto puo' essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall'acquisto, la prescrizione). E' importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d'ufficio da un giudice.