In entrambi i casi l’atto di precetto deve essere notificato al debitore, il quale normalmente ha dieci giorni di tempo decorrente dalla ricezione dell’ atto per pagare le somme intimate. In caso di mancato pagamento, decorso detto termine, il creditore ha la facoltà di richiedere all’ ufficiale giudiziario il pignoramento di tutti i beni del debitore fino all’ integrale soddisfacimento del proprio credito per sorte capitale, interessi, spese e competenze legali. Possono essere pignorati a titolo esemplificativo beni mobili, mobili registrati, beni immobili, stipendi, emolumenti di ogni genere, pensioni, conti correnti e quant’ altro di proprietà del debitore.
Cos'è un decreto ingiuntivo
Il nostro ordinamento consente a chi vanta un credito fondato su prove documentali come fatture, bolle accompagnatorie, estratto autentica registro IVA, di attivare una procedura rapida per ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni ovvero il decreto ingiuntivo. Depositando un ricorso per ingiunzione munito dei documenti di cui sopra è possibile ottenere entro un lasso di tempo di circa 10 giorni dalla data del deposito un decreto d’ingiunzione dell’importo pari alla pretesa creditoria vantata. Una volta notificato al debitore, questi avrà 40 giorni di tempo dalla data di ricezione dell’ atto per fare opposizione ed iniziare, così, una causa ordinaria per accertare la fondatezza del credito azionato. Nel caso in cui il debitore non si opponga, decorso il termine di cui sopra il giudice competente dichiara il decreto esecutivo che diventerà, previo in alcuni casi la registrazione, il titolo per giungere a colpire i beni del debitore come segue.
Il pignoramento dei beni
Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento dell’atto di precetto è possibile richiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento in danno del debitore. Con il pignoramento si bloccano, mediante una indisponibilità giuridica ma a volte anche di fatto, tutti i beni del debitore al fine di sottoporli alla vendita giudiziaria fino al saldo del credito azionato. In alcuni casi i beni del debitore vengono assegnati ad un custode onde evitare che il debitore possa farli sparire vanificando gli sforzi del creditore. I beni del debitore saranno venduti con o senza incanto sotto la direzione del giudice dell’esecuzione e sul ricavato delle vendite giudiziarie il creditore potrà soddisfarsi in ragione del proprio titolo di credito.