RISPOSTA: Egregio signore, affinchè lo stato di separazione possa ritenersi interrotto a causa di riconciliazione, occorre il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi cessata appunto con la separazione, costituendo la riconciliazione nella volontà di questi ultimi di ricostruire in pieno non solo la loro convivenza materiale, ma anche quell’unione spirituale che è alla base della convivenza medesima. Qualora sussistono tutti gli elementi poc’anzi elencati, i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, e quindi senza l’intervento dell’avvocato, con una espressa dichiarazione. Trattasi di un atto nel quale i coniugi dichiarino di essersi riconciliati. Affinchè tale dichiarazione espressa di conciliazione possa essere idonea a far cessare gli effetti della separazione personale anche nei confronti dei terzi, dovrà essere trasmessa all’anagrafe del Comune di residenza affinchè il Dirigente del Comune provveda ad annotare l’avvenuta riconciliazione a margine dell’atto di matrimonio. Affrettatevi!!!
Grazie dell’attenzione e continui a seguirci.