Le regole sono quelle generiche previste dal codice di procedura civile a cui vanno aggiunge quelle piu' specifiche contenute negli articoli dal 49 al 76 del d.p.r.602/73.
Sono quindi pignorabili i beni mobili presso il debitore, le cose del debitore presso terzi, i crediti del debitore presso terzi (comprendenti, oltre agli stipendi nel limite gia' detto in questa scheda, i fitti e le pigioni dovute da terzi, etc.), beni immobili e diritti reali immobiliari (usufrutto, nuda proprieta'), e rimangono valide le regole relative all'impignorabilita'.
Cambiano un po', semmai, le procedure.
Il pignoramento, in questo caso
- non puo' aver luogo prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
- puo' essere messo in atto -sui beni immobili- solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro.
- se le somme iscritte a ruolo sono inferiori al 5% del valore dell'immobile l'agente della riscossione deve prima iscrivere un'ipoteca e puo' procedere col pignoramento solo dopo sei mesi, qualora ovviamente il debito rimanga impagato.
- nel caso in cui il pignoramento venga messo in atto decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale occorre la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni. Questo avviso perde di efficacia se il pignoramento non segue entro 180 giorni dalla sua notifica.
- perde efficacia se dalla sua esecuzione trascorrono 120 giorni senza che sia stato fatto il primo incanto (vendita forzata all'asta).
Nota importante:
Riguardo al pignoramento presso terzi la procedura "esattoriale" presenta delle rilevanti differenze rispetto a quella generica disciplinata dal codice di procedura civile. La legge in questi casi prevede infatti che il terzo debitore, dietro notifica di un atto con cui viene messo al corrente della procedura, versi direttamente al concessionario le cifre dovute al debitore iscritto a ruolo, entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, fino a concorrenza del credito per cui si procede (d.p.r.602/73 art.72 bis).
Possono redigere e notificare l'atto, inoltre, anche i dipendenti dell'agente della riscossione non abilitati all'esercizio di funzioni di "ufficiale della riscossione" (novita' introdotta dalla Finanziaria 2008 art.1 commi 141/142).
Interessante osservare anche che questo articolo di legge (il 72 bis) e' stato oggetto di un'ordinanza di rinvio dinanzi alla Corte costituzionale nel Dicembre 2007 (ordinanza Tribunale di Genova del 11/12/07). Si attentono quindi novita' in merito, specificatamente riguardo alla deroga della procedura esattoriale rispetto a quella ordinaria.
COME SI CONTESTA
Una volta iniziata la procedura di pignoramento le contestazioni inerenti il diritto del creditore a procedere, i vizi della procedura e la piignorabilita' dei beni possono essere proposte al giudice dell'esecuzione. Cio' tramite un avvocato ed ai sensi dell'art. 615 del codice di procedura civile.
In caso di procedura “esattoriale” si puo' agire come sopra SOLO in caso di contestazioni inerenti la pignorabilita' dei beni.
La materia e' assai complessa, ed e' quindi bene rivolgersi ad un legale fin dalle prime fasi valutative.