Si ritiene quindi utile fornire un quadro riassuntivo ed esplicativo circa la normativa applicabile alla fattispecie, dal momento che l'aspetto critico del problema è dato dall'ambito di applicabilità della norma nazionale dello Stato Italiano che deve conciliarsi con il diritto di un altro Stato, quello del Vaticano, con il quale si è sottoscritto un patto di reciprocità e riconoscimento (Patti Lateranensi).
Partendo dal punto di vista della normativa dello Stato Italiano, nel caso specifico vengono a collidere due diversi principi tutelati della Costituzione Italiana: il diritto alla tutela della salute (sancito dall’art. 32) e il diritto di libertà di espressione religiosa e di farne propaganda (sancito da art.19 e art.7).
Per chiarire quindi quale sia l’approccio da adottare nell’affrontare questa problematica, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la salvaguardia ambientale, ha emanato due importanti note esplicative (nota prot. DSA-2009-0001184 d.d. 26.01.2009 e nota prot. DSA-2009-0010450 d.d. 28.04.2009), in cui si evidenzia che “Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati dal Concordato tra essi (Patti Lateranensi) che però non tratta il problema dell’inquinamento acustico ma ribadisce quanto nella Costituzione relativamente alla libertà di espressione di culto e di farne propaganda”. Tuttavia sottolinea anche come i due ambiti distinti (ovvero Diritto di tutela della Salute e Diritto di espressione religiosa e di farne propaganda) possono essere classificati in ordine di priorità applicativa.
L’approccio suggerito perciò dal Ministero, per la valutazione del suono delle campane, viene individuato differenziandolo rispetto a 4 modalità operative delle stesse:
Sorvolando sull’ovvia aleatorietà e connotato emergenziale dell’utilizzo delle campane come al punto 1 e sul fatto che il loro utilizzo descritto nel punto 4 richieda, trattandosi di attività temporanea, l’emissione di una deroga di durata limitata, sono gli utilizzi previsti dal punto 2 e 3 i principali oggetti delle indagini fonometriche, essendo i più disturbanti. Ebbene, a tal proposito le note del Ministero hanno definito quanto segue:
L’uso della torre campanaria per richiamo dei fedeli alle funzioni, che risulta essere generalmente quello per cui si verificano lamentele, con massima frequenza nelle giornate festive, richiede quindi la misura del valore assoluto di immissione (di zona, in ambiente esterno) che comporta l’osservanza di quanto disposto al p. 11 dell’allegato A del DM 16.3.1998 nel quale viene sancito che il livello del rumore ambientale da confrontare con detti limiti è quello prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante il tempo di riferimento (TR diurno: dalle ore 06.00 alle ore 22.00, TR notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00). Tale metodo per sorgenti così aleatorie risulta di non facile applicazione nel momento in cui si deve valutare quanto una sorgente specifica concorra ad un eventuale superamento di limite e comporta senz’altro la necessità di presidiare la postazione fonometrica anche per 24 ore.
Il Ministero conclude osservando che “al di là delle considerazioni tecniche non si può non riconoscere la sussistenza di un quadro normativo lacunoso sulla materia”. Invero però alcune sentenze di natura civilistica (art. 844 CC) e penale (art.659 CP) sanciscono in alcuni casi la natura di disturbo dell’utilizzo delle campane, condannando il parroco del luogo.