Opposizione a decreto ingiuntivo: se la mediazione è obbligatoria il rischio è alto
Categoria : RUBRICA LEGALE
Pubblicato da Avv. Carlo Vitaliano in 31/12/2014
Mediazione o negoziazione assistita: se la domanda è improcedibile, il decreto ingiuntivo diventa definitivo.


Nel caso in cui stiate per presentare una opposizione a decreto ingiuntivo fate molta attenzione alle materie in cui è obbligatorio il previo tentativo di mediazione (ma, per analogia, il discorso potrebbe essere esteso anche alla nuova negoziazione assistita). Una recentissima sentenza del Tribunale di Firenze accoglie, infatti, una linea interpretativa assai dura nei confronti dell’avvocato che, per distrazione o ignoranza, dimentica di passare prima dall’organismo di mediazione.



 


Avv. Carlo Vitaliano


Secondo il giudice toscano, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale che ha introdotto il giudizio di opposizione. E fin qui nulla di nuovo, poiché è la legge stessa che stabilisce, come sanzione, l’improcedibilità dell’azione civile. Ma, proseguendo nel ragionamento, la sentenza fa discendere, da tale omissione, una conseguenza estrema: il decreto ingiuntivo, poiché non correttamente opposto nei termini di legge (40 giorni dalla notifica), diventa definitivo. Risultato: il debitore non potrà più contestare la pretesa del creditore e non gli resterà che pagare o subìre l’esecuzione forzata, senza possibilità di appelli.



 



In buona sostanza, poiché il termine di 40 giorni per l’opposizione è a pena di decadenza, solo la presentazione della domanda di mediazione potrebbe evitare che esso “scada”. Al contrario, la domanda presentata irritualmente in tribunale non interromperebbe detto termine, con conseguente definitività e incontestabilità del decreto ingiuntivo.



 



Ovviamente, precisa il tribunale, l’obbligo di tentativo di mediazione riguarda solo la fase di opposizione al decreto ingiuntivo e non di quella che ha introdotto il ricorso stesso e che ha portato all’emissione del decreto ingiuntivo originario.



Secondo il tribunale, inoltre, l’onere di proporre la mediazione è a carico dell’opponente, non solo in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche in tutti quei giudizi in cui si è già prodotto un provvedimento idoneo al giudicato (ad esempio, le ordinanze anticipatorie di condanna in corso di causa.