Il protesto è stato levato, ed anche se l’assegno viene poi pagato, la legge 235/2000non prevede la possibilità di ottenere la cancellazione del protesto per cui il nominativo del correntista verrà comunque pubblicato nel Registro nazionale dei protesti, consultabile da chiunque.
Solo nei seguenti tre casi:
1. il correntista ritiene di essere stato protestato illegittimamente/erroneamente (i motivi, in questo caso, sono diversi dalla sola mancanza di fondi);
2. l’ufficio postale che ha richiesto il protesto si accorge di aver commesso un errore;
3. il pubblico ufficiale che ha levato il protesto si accorge di averlo levato illegittimamente o erroneamente; la legge 235/2000 dà la possibilità ai soggetti sopraindicati di presentare domanda di cancellazione del protesto, al Presidente della Camera di Commercio della provincia dove è stato levato il protesto, allegando i documenti che provano la illegittimità/erroneità del protesto.
COSA SI PUO’ FARE DOPO IL PROTESTO
Si può ottenere la riabilitazione dopo il pagamento dell’assegno a condizione che sia trascorso un anno dalla data del protesto e che non ci siano altri protesti nell’ultimo anno solare. (Esempio: un protesto del 13/06/2008 si potrà riabilitare dopo il 13/06/2009, se non ci saranno altri protesti in questo anno e dimostrando in Tribunale l’avvenuto pagamento).
Per la riabilitazione dei protesti levati occorre presentare domanda al Tribunale e per la successiva cancellazione occorre rivolgersi alla Camera di Commercio – ufficio protesti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI ASSEGNI
La sanzione amministrativa è prevista dalla legge 386/1990, art. 1 e 2 (come modificata dal Dlgs 507/99) ed è stata introdotta dopo la depenalizzazione del reato di assegno a vuoto.
E’ PREVISTO IL SEGUENTE ITER:
1. per gli assegni protestati per difetto di provvista (ex mancanza di fondi) , l’ufficiale che ha levato il protesto, dopo 60 giorni dalla levata, invia alla Prefettura della provincia dove è stato levato il protesto l’elenco dei nominativi che non hanno pagato l’assegno;
2. per gli assegni protestati per motivi diversi da quello sopraindicato, l’ufficiale levatore invia subito il rispettivo elenco alla Prefettura.
3. la Prefettura applica la sanzione pecuniaria e provvede a segnalare i nominativi e le relative sanzioni applicate alla Banca d’Italia, che li inserisce nelle rispettive sezioni del C.A.I. (Centrale di allarme interbancaria)
SE UN ASSEGNO E’ STATO PROTESTATO PER DIFETTO DI PROVVISTA e SE SI PAGA L’ASSEGNO ENTRO 60 GIORNI DALLA LEVATA DEL PROTESTO la sanzione pecuniaria può essere bloccata.
Per bloccare la sanzione: Occorre rivolgersi all’ufficiale che ha levato il protesto, dimostrando, entro 60 giorni dalla data del protesto, che l’assegno è stato pagato. Prima della pubblicazione del protesto nel Registro Nazionale tenuto dalle Camere di Commercio occorre rivolgersi all’Ufficio, Banca o Posta, per conoscere il nominativo dell’ufficiale che ha levato il protesto, mentre dopo che la pubblicazione è avvenuta ci si può rivolgere anche presso qualsiasi Camera di Commercio.
Se l’assegno protestato per difetto di provvista viene pagato entro i 60 giorni ma non è stato avvisato l’ufficiale levatore, allora ci si deve rivolgere direttamente alla Prefettura della provincia dove è stato levato il protesto per chiedere informazioni.
Se l’assegno non pagato non viene protestato, occorre ugualmente rivolgersi all’Ufficio, Banca o Posta, dove è aperto il conto corrente per informarsi e bloccare le sanzioni amministrative e la pubblicazione nel CAI: esse possono infatti avvenire anche indipendentemente dal protesto.
In ogni caso, per chiarire dubbi o ricevere informazioni, presso ogni Prefettura c’è un ufficio che si occupa delle sanzioni amministrative della legge 386/90. E’ competente la Prefettura del luogo dove è stato levato il protesto.
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