FUMO: DIFFIDATE DAI RISARCIMENTI FACILI
Articolo di Avv. Carlo Vitaliano pubblicato il 1/4/2009 (1779 Letture)
DIFFIDATE DAI RISARCIMENTI FACILI per i danni provocati dalle sigarette! I Giudici di Pace di Napoli e Napoli - Barra, presso i quali parecchi consumatori si sono rivolti per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal fumo delle sigarette, sta emettendo parecchie sentenze di accoglimento in tal senso.
Il criterio utilizzato dagli avvocati procedenti è molto semplice e parimenti molto efficace: esso fa leva sul carattere ingannatore del messaggio pubblicitario posto sugli involucri delle sigarette “Lights” ed “Extra Lights”. Secondo gli avvocati procedenti, il consumatore, passando a fumare sigarette lights in luogo di quelle normali che già fumava, sulla base dell'errata convinzione (a cui era stato indotto dalla dicitura lights) di ridurre i danni da fumo, proprio perché tale risultato non era stato conseguito in quanto come risultava scientificamente accertato, tale tipo di sigarette non comportava alcuna riduzione del rischio e del danno da fumo, avesse subito "un danno morale, o meglio un danno esistenziale o danno da stress". Per questo motivo i Giudici di Pace di Napoli e Napoli – Barra, accogliendo la domanda dei “fumatori”, ha condannato l’Ente tabacchi, in quanto responsabile delle omissioni e distorsioni della dovuta informazione ai consumatori dei gravi pericoli derivati dal fumo, a pagare una somma che varia da da €. 700,00 a €.1.000,00 a titolo di risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, oltre spese ed interessi legali. Sono precedenti che faranno sicuramente piacere a tutti i cittadini che intendono fare causa all’Ente tabacchi. Tuttavia, lo scrivente invita i cittadini a diffidare dai facili risarcimenti danni riconosciuti dai suindicati giudici di Pace. Infatti, in tutte le sentenze di accoglimento i Giudici si sono limitati ad accertare la pubblicità ingannevole delle diciture “Lights” sui pacchetti di sigarette, ritenedo non necessario approfondire l’aspetto probatorio. Va fatto presente che anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l'esistenza di questo danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè che coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 del codice civile. Occorre, quindi, che l'attore-danneggiato fornisca la specifica prova del danno lamentato. Ovviamente tra dette prove può annoverarsi anche quella presuntiva, ma di essa il giudice deve dare adeguato conto, non potendo ritenersi implicita nella statuizione risarcitoria. Ciò vale tanto più nella fattispecie in esame in cui l'attore assume di essere già un fumatore, e come tale già esposto coscientemente ai rischi e danni da fumo, ma lamenta che il passaggio alle sigarette più "leggere", che secondo il messaggio subliminalmente ~ingannevole" nel predetto descrittivo avrebbe dovuto comportargli una riduzione del rischio e del danno da fumo, in effetti non gli ha dato il risultato sperato, essendo danno e rischio da fumo rimasti inalterati. A parere dello scrivente, sembra assurdo ottenere dai giudici il risarcimento dei danni provocati dal fumo delle sigarette senza nemmeno provare di essere un fumatore! Ovviamente questa mia esternazione non ha lo scopo di far desistere i consumatori dalla richiesta di risarcimento dei danni nei confronti delle Lobby del tabacco, bensì ha lo scopo di invitare gli stessi ad articolare la domanda di risarcimento dei danni in modo tale da superare l’eventuale fase di appello, ove i legali delle Compagnie di Tabacchi presto interporranno, e che secondo la modesta esperienza dello scrivente quelle già accolte in primo grado dai giudici di Pace, con conseguente riconoscimento del risarcimento dei danni, molto probabilmente saranno ribaltate dal Tribunale. avv.vitaliano@virgilio.it
Il criterio utilizzato dagli avvocati procedenti è molto semplice e parimenti molto efficace: esso fa leva sul carattere ingannatore del messaggio pubblicitario posto sugli involucri delle sigarette “Lights” ed “Extra Lights”. Secondo gli avvocati procedenti, il consumatore, passando a fumare sigarette lights in luogo di quelle normali che già fumava, sulla base dell'errata convinzione (a cui era stato indotto dalla dicitura lights) di ridurre i danni da fumo, proprio perché tale risultato non era stato conseguito in quanto come risultava scientificamente accertato, tale tipo di sigarette non comportava alcuna riduzione del rischio e del danno da fumo, avesse subito "un danno morale, o meglio un danno esistenziale o danno da stress". Per questo motivo i Giudici di Pace di Napoli e Napoli – Barra, accogliendo la domanda dei “fumatori”, ha condannato l’Ente tabacchi, in quanto responsabile delle omissioni e distorsioni della dovuta informazione ai consumatori dei gravi pericoli derivati dal fumo, a pagare una somma che varia da da €. 700,00 a €.1.000,00 a titolo di risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, oltre spese ed interessi legali. Sono precedenti che faranno sicuramente piacere a tutti i cittadini che intendono fare causa all’Ente tabacchi. Tuttavia, lo scrivente invita i cittadini a diffidare dai facili risarcimenti danni riconosciuti dai suindicati giudici di Pace. Infatti, in tutte le sentenze di accoglimento i Giudici si sono limitati ad accertare la pubblicità ingannevole delle diciture “Lights” sui pacchetti di sigarette, ritenedo non necessario approfondire l’aspetto probatorio. Va fatto presente che anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l'esistenza di questo danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè che coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 del codice civile. Occorre, quindi, che l'attore-danneggiato fornisca la specifica prova del danno lamentato. Ovviamente tra dette prove può annoverarsi anche quella presuntiva, ma di essa il giudice deve dare adeguato conto, non potendo ritenersi implicita nella statuizione risarcitoria. Ciò vale tanto più nella fattispecie in esame in cui l'attore assume di essere già un fumatore, e come tale già esposto coscientemente ai rischi e danni da fumo, ma lamenta che il passaggio alle sigarette più "leggere", che secondo il messaggio subliminalmente ~ingannevole" nel predetto descrittivo avrebbe dovuto comportargli una riduzione del rischio e del danno da fumo, in effetti non gli ha dato il risultato sperato, essendo danno e rischio da fumo rimasti inalterati. A parere dello scrivente, sembra assurdo ottenere dai giudici il risarcimento dei danni provocati dal fumo delle sigarette senza nemmeno provare di essere un fumatore! Ovviamente questa mia esternazione non ha lo scopo di far desistere i consumatori dalla richiesta di risarcimento dei danni nei confronti delle Lobby del tabacco, bensì ha lo scopo di invitare gli stessi ad articolare la domanda di risarcimento dei danni in modo tale da superare l’eventuale fase di appello, ove i legali delle Compagnie di Tabacchi presto interporranno, e che secondo la modesta esperienza dello scrivente quelle già accolte in primo grado dai giudici di Pace, con conseguente riconoscimento del risarcimento dei danni, molto probabilmente saranno ribaltate dal Tribunale. avv.vitaliano@virgilio.it
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