Equitalia ha definito il modulo per consentire ai contribuenti che effettuano pagamenti parziali mediante compensazione - Il pagamento a rate regolare non viene fermato dal blocco
Articolo di Avv. Carlo Vitaliano pubblicato il 13/3/2011 (1489 Letture)
Prima si pagano le somme iscritte a ruolo per importi superiori a 1.500 euro e poi si può usare il residuo credito in compensazione. Il limite di 1.500 euro previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto legge 78/2010 deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, se il contribuente ha crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.
Se lo fa rischia la sanzione minima del 50% che può arrivare al 100% dell'importo compensato, secondo le indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate con la circolare 13/E.
La preclusione alla compensazione vale per le cartelle per le quali è scaduto il termine di pagamento, anche se notificate prima del 1° gennaio 2011, a prescindere dalla data di notifica. La compensazione è invece possibile nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento; quindi, la compensazione è possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
La preclusione non opera poi in presenza di ruoli per i quali sia stata concessa una sospensione. In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, l'Agenzia precisa che in caso di mancato pagamento delle rate alla scadenza prevista, se il mancato pagamento riguarda una sola rata (non la prima), il piano di rateazione è ancora in essere (secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Dpr 602/73) e quindi solo la rata scaduta andrà computata, per verificare il raggiungimento dei 1.500 euro. Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, sempre secondo l'articolo 19, e, quindi, la preclusione alla compensazione, se supera il limite di 1.500 euro insieme agli altri debiti a ruolo scaduti, riguarda l'importo complessivo del debito residuo non pagato.
Nel determinare il limite di 1.500 euro, superato il quale scatta il blocco delle compensazioni, si deve tenere conto, oltre che dei tributi erariali, Iva, Irap, Ires, Irpef, addizionali ai tributi diretti, ritenute, imposte di registro e altre imposte indirette, anche degli importi accessori. Si deve tenere conto cioè di sanzioni, interessi, aggi, interessi di mora e altre spese collegate al ruolo, comprese quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall'agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all'agente.
Intanto Equitalia ha definito il modulo per consentire ai contribuenti che effettuano pagamenti parziali mediante compensazione di scegliere a quale parte del debito erariale imputare il pagamento. La scelta degli importi da compensare può essere effettuata entro tre giorni dal conferimento della delega F24 se il contribuente presenta il modello F24 tramite banche, poste ed Entratel oppure, contestualmente, se il contribuente presenta il modello F24 agli sportelli dell'agente della riscossione.
Inoltre, per i contribuenti che presentano il modello F24 tramite banche, poste ed Entratel, il modulo – chiarisce Equitalia – potrà essere utilizzato anche come dichiarazione di avvenuta compensazione. Il modulo è disponibile presso gli sportelli Equitalia e sui siti internet degli agenti della riscossione.
Se lo fa rischia la sanzione minima del 50% che può arrivare al 100% dell'importo compensato, secondo le indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate con la circolare 13/E.
La preclusione alla compensazione vale per le cartelle per le quali è scaduto il termine di pagamento, anche se notificate prima del 1° gennaio 2011, a prescindere dalla data di notifica. La compensazione è invece possibile nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento; quindi, la compensazione è possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
La preclusione non opera poi in presenza di ruoli per i quali sia stata concessa una sospensione. In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, l'Agenzia precisa che in caso di mancato pagamento delle rate alla scadenza prevista, se il mancato pagamento riguarda una sola rata (non la prima), il piano di rateazione è ancora in essere (secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Dpr 602/73) e quindi solo la rata scaduta andrà computata, per verificare il raggiungimento dei 1.500 euro. Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, sempre secondo l'articolo 19, e, quindi, la preclusione alla compensazione, se supera il limite di 1.500 euro insieme agli altri debiti a ruolo scaduti, riguarda l'importo complessivo del debito residuo non pagato.
Nel determinare il limite di 1.500 euro, superato il quale scatta il blocco delle compensazioni, si deve tenere conto, oltre che dei tributi erariali, Iva, Irap, Ires, Irpef, addizionali ai tributi diretti, ritenute, imposte di registro e altre imposte indirette, anche degli importi accessori. Si deve tenere conto cioè di sanzioni, interessi, aggi, interessi di mora e altre spese collegate al ruolo, comprese quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall'agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all'agente.
Intanto Equitalia ha definito il modulo per consentire ai contribuenti che effettuano pagamenti parziali mediante compensazione di scegliere a quale parte del debito erariale imputare il pagamento. La scelta degli importi da compensare può essere effettuata entro tre giorni dal conferimento della delega F24 se il contribuente presenta il modello F24 tramite banche, poste ed Entratel oppure, contestualmente, se il contribuente presenta il modello F24 agli sportelli dell'agente della riscossione.
Inoltre, per i contribuenti che presentano il modello F24 tramite banche, poste ed Entratel, il modulo – chiarisce Equitalia – potrà essere utilizzato anche come dichiarazione di avvenuta compensazione. Il modulo è disponibile presso gli sportelli Equitalia e sui siti internet degli agenti della riscossione.
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