Due scappatoie per non pagare le multe
Articolo di Avv. Carlo Vitaliano pubblicato il 10/10/2008 (1964 Letture)
Dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, per sanzioni amministrative relative a violazione del Codice della strada di cui la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. Lo ha stabilito il comma 153 dell’art. 1 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) in seguito alle varie multe “pazze” che sono pervenute agli automobilisti.
Frattanto un’ordinanza della Corte Costituzionale (n. 377/2007) ha praticamente affossato centinaia di migliaia di contravvenzioni perché la relativa cartella esattoriale non riportava il nome del responsabile del procedimento amministrativo. L’ordinanza apre la strada a una marea di ricorsi al giudice di pace. Tutto discende dall’art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), in base al quale “gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato e il responsabile del procedimento”.
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AVVOCATO RISPONDE: Mi è arrivata una multa ma hanno sbagliato il nome dell'auto.
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