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Rubriche > RUBRICA LEGALE > La separazione legale e il futuro dei figli
La separazione legale e il futuro dei figli
Articolo di Avv. Carlo Vitaliano pubblicato il 24/2/2009 (2721 Letture)
Prima di intraprendere una avventura "amorosa" compromettente sul piano sentimentale è bene avere un quadro abbastanza completo di quello che andrebbe incontro quando si è intenzionati ad una eventuale rottura del matrimonio. 


Avv. Carlo Vitaliano



La separazione legale coinvolge gli interessi dei coniugi e soprattutto il futuro dei figli; per questo è bene affrontare questa scelta con piena consapevolezza. Il capitolo spiega le linee essenziali della separazione consensuale e giudiziale e le varie implicazioni di carattere personale, economico e patrimoniale.  

D.  Che c osa è la separazione legale?

R.  È il provvedimento con cui il Giudice autorizza i coniugi a vivere separati e stabilisce le condizioni per l’affidamento dei figli minori, l’assegnazione della casa familiare e l’eventuale pagam
Animatoento di un assegno di mantenimento da parte di un coniuge in favore dell’altro e dei figli.

D.  Quanti tipi di separazione legale esistono?

R.  La separazione consensuale e quella giudiziale.

D.  Quale differenza c’è fra separazione consensuale e giudiziale?

R.  Nella consensuale i coniugi sono d’accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà; nella giudiziale, invece, questo accordo non c’è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione.

D.  È possibile nella separazione consensuale inserire altre clausole, oltre a quelle riguardanti l’affidamento dei figli, della casa e il mantenimento?

R.  Sì, è possibile regolamentare con l’accordo ogni altro aspetto della separazione, tra cui anche la divisione dei beni comuni.

D.  Come si svolge il procedimento di separazione consensuale?

R.  Dopo aver raggiunto l’accordo sui loro futuri rapporti, i coniugi presentano un ricorso al Presidente del Tribunale e i certificati richiesti.

Verrà fissata una udienza nella quale dovranno confermare la loro volontà. Il verbale di separazione sarà omologato dal Tribunale. Il procedimento dura pochi mesi.

D.  Nella separazione consensuale è necessaria l’assistenza legale?

R.  Non è obbligatoria ma è consigliabile, soprattutto per tutelare gli interessi del coniuge più debole.

D.  In quali casi si può chiedere la separazione giudiziale?

R.  Quando la convivenza è divenuta intollerabile ed è dannosa alla educazione dei figli. Ciascun coniuge può anche chiedere che la separazione sia addebitata all’altro per violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione.

D.  Che cosa comporta la dichiarazione di addebito?

R.  Il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento (ma non quello agli alimenti), i diritti sull’eredità del coniuge e quelli sulla sua pensione di riversibilità nel caso in cui non sia beneficiario di un assegno alimentare.

D.  Quale è la differenza tra assegno di mantenimento e assegno alimentare?

R.  Il mantenimento deve essere adeguato al tenore di vita precedente alla separazione; gli alimenti vengono versati solo se il coniuge si trova in stato di bisogno e non possono eccedere lo stretto indispensabile.

D.  È lecito abbandonare la casa familiare, senza aver fatto la separazione legale?

R.  No, perché fra gli obblighi del matrimonio c’è quello della coabitazione. Nella realtà, comunque, molte separazioni cominciano senza essere regolarizzate e la separazione legale avviene in seguito.

D.  Come si svolge il procedimento di separazione giudiziale?

R.  Il coniuge che prende l’iniziativa deve rivolgersi a un avvocato, che presenta il ricorso di separazione.

Il Presidente del Tribunale convoca i coniugi tenta una conciliazione e pronuncia i provvedimenti provvisori, destinati a durare fino alla sentenza.

La causa, a questo punto, passa al Giudice istruttore che compie gli accertamenti necessari e riferisce al Tribunale che emetterà la sentenza di separazione. Il procedimento può durare alcuni anni.

D.  È possibile nella separazione giudiziale chiedere anche la divisione dei beni comuni?

R.  No, se si tratta di comunione legale dei beni, in quanto questa si scioglie solo dopo che è intervenuta la separazione; sì, se si tratta di comunione convenzionale, cioè riguardante beni determinati fra coniugi in regime di separazione di beni.

D.  Una volta iniziata la separazione giudiziale, è possibile trasformarla in consensuale?

R.  Sì, è sempre possibile, ed è quello che frequentemente avviene.

D.  Con quali criteri si stabilisce l’affidamento dei figli all’uno o all’altro genitore?

R.  La decisione viene presa tenendo esclusivamente conto dell’interesse morale e materiale dei figli

In caso di disaccordo fra i genitori decide il Giudice, il quale può nominare un consulente esperto e tenere conto della volontà del minore.

D.  Come vengono regolati i rapporti fra i figli e il genitore che non ha l’affidamento?

R.  Nell’atto di separazione, tenendo sempre presente l’interesse dei figli, si definiscono gli incontri e le vacanze con l’altro genitore. Queste disposizioni possono essere derogate su comune accordo dei coniugi.

D.  Quale è il ruolo del genitore a cui è stato affidato il figlio?

R.  Il genitore affidatario esercita da solo la potestà sul figlio, a meno che, d’accordo o su ordine del Giudice, sia disposto l’esercizio della podestà da parte di entrambi i genitori.

D.  Che cosa deve fare chi esercita la potestà sul figlio?

R.  Deve prendere le decisioni relative alla vita, all’educazione, alla salute e agli studi del figlio. L’altro genitore ha però il diritto e dovere di vigilare, ed eventualmente ricorrere al Giudice se ritiene che sia stato violato l’interesse del minore.

D.  A chi, e con quale criterio, viene assegnata la casa familiare?

R.  La casa familiare spetta di preferenza al genitore a cui vengono affidati i figli, anche se è di proprietà comune o dell’altro coniuge o di terzi. Se la casa è in affitto, il contratto viene trasferito a nome del coniuge che vi rimane ad abitare. Se non ci sono figli, la casa resta al coniuge che ne è proprietario o titolare del contratto di locazione; se la casa è dei due coniugi, essi stessi o il Giudice decidono a chi assegnarla, salvo dividerla se è possibile, oppure venderla su accordo delle parti.

D.  In quali casi viene stabilito un assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi?

R.  Quando uno dei due coniugi non ha mezzi sufficienti per continuare a mantenere un tenore di vita analogo a quello che conduceva durante la convivenza matrimoniale.

D.  Con quale criterio si stabilisce l’importo dell’assegno di mantenimento?

R.  In base alle circostanze e al reddito del coniuge tenuto a versarlo.

D.  Che cosa prevede la legge per il mantenimento dei figli?

R.  Entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento, educazione e istruzione dei figli: perciò il genitore a cui non sono stati affidati dovrà contribuire economicamente, versando all’altro un assegno determinato in base ai rispettivi redditi e alle esigenze dei figli. Si può prevedere, oltre all’assegno mensile, un contributo alle spese di istruzione, mediche e straordinarie.

D.  Che cosa va tenuto presente quando si determina l’assegno di mantenimento?

R.  Bisogna prevedere l’adeguamento automatico dell’assegno al costo della vita secondo gli indici ISTAT, e tenere presente che l’assegno per il coniuge è gravato da imposta IRPEF, mentre quello per i figli non deve essere dichiarato nella denuncia dei redditi.

D.  Sono previste garanzie per l’adempimento dei pagamenti?

R.  Sì, con la sentenza di separazione giudiziale o con la consensuale omologata si può iscrivere un’ipoteca giudiziale sui beni immobili del coniuge che deve provvedere al pagamento dell’assegno di mantenimento, in maniera che se egli non provvederà, il coniuge creditore potrà rivalersi sui suoi beni, anche se questi sono stati venduti. Si può anche trascrivere sui registri immobiliari l’assegnazione della casa familiare se è di proprietà dell’altro coniuge. A seguito di ciò l’eventuale compratore dovrà rispettare la destinazione dell’immobile.

D.  L’assegno per i figli fino a quando deve essere versato?

R.  Anche dopo che il figlio è divenuto maggiorenne, fino a quando non ha raggiunto l’indipendenza economica, a condizione che stia studiando o ricerchi attivamente un lavoro.

D.  In caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, che cosa si può fare?

R.  Si può procedere con azioni esecutive al recupero del credito, pignorando immobili, mobili, depositi bancari, stipendio o pensione. Inoltre il Giudice può imporre il pagamento dell’assegno a carico del datore di lavoro del coniuge obbligato e disporre il sequestro dei suoi beni. Se vi sono figli minori, il Giudice tutelare può ritirare il passaporto del genitore inadempiente. Se il mancato pagamento dell’assegno compromette il sostentamento del coniuge o dei figli, ricorre il reato penale di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

D.  Se un genitore trattiene i figli minori in contrasto con la decisione del Giudice, che cosa si può fare?

R.  Ci si può rivolgere al Giudice tutelare chiedendo l’attuazione del provvedimento di separazione. Il fatto può anche costituire reato punibile con la reclusione fino a 3 anni o con una multa.

D.  È possibile cambiare le condizioni della separazione, una volta stabilite?

R.  Sì è possibile: per quanto riguarda l’affidamento dei figli minori, ciascuno dei coniugi può rivolgersi al Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni nel loro interesse. Per quanto riguarda le altre questioni, la richiesta è ammessa solo se sono sopravvenuti giustificati motivi.

D.  Se dopo la separazione i coniugi si riconciliano, che cosa avviene?

R.  Se i coniugi ritornano a vivere insieme per un periodo significativo, oppure fanno una dichiarazione di riconciliazione che viene allegata agli atti della separazione, quest’ultima decade automaticamente.

Per quanto riguarda il regime di comunione dei beni cessato al momento della separazione, se i coniugi vogliono ripristinarlo devono fare un’apposita dichiarazione mediante atto notarile.

D.  Chi è separato legalmente può risposarsi?

R.  No, deve prima divorziare.



Ancora voglia di separarsi?   



 



 


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