L’art.2 della legge n.82/01, detta legge Pinto, statuisce: “Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.”. In base alla valutazione resa dalla giurisprudenza formatasi in seno alle Corti di Appello, avanti alle quali si attiva il processo di risarcimento danni suddetto, la durata accettabile del processo risulta essere individuato in tre anni in primo grado e in due anni in secondo grado. Superati i quali le suddette Corti riconoscono un risarcimento danni di circa €.1.000,00 per ogni anno successivo a quelli poc’anzi indicati. Pertanto, non disperate per la lungaggine del processo ed attivatevi nel caso in cui sarete vittime del processo “lumaca.
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