Suonata “a Messa”: si richiede la presenza di un solo campanaro. Mezz'ora prima della messa: il Doppio a distesa delle due campane viene proseguito con la suonata in assolo del Campanone, cui seguono 20 rintocchi della stessa campana quando questa si è fermata.
Il chiasso, gli schiamazzi anche notturni,
i rumori talvolta assordanti, la clientela che chiacchiera fuori dal
locale, la musica ad alto volume sono tutti sintomi di fortuna e di
incassi per bar ed esercizi commerciali.
Oltre ai clienti o ai potenziali clienti, però, non bisogna mai
dimenticare che c’è anche chi potrebbe non avere alcuna voglia di
sentire tutto quel baccano. Si pensi ai bar, ai ristoranti, ai pub e
ai locali di intrattenimento in genere. Si pensi, inoltre, ai rumori
provocati da mestieri ed attività, quali quelli prodotti dai cantieri edili o stradali, o ancora da esercizi pubblici o commerciali.
L’inquinamento acustico, purtroppo, è una realtà che in molti sono
costretti a sopportare. Spesso però la situazione diventa intollerabile
sino a sfociare in un vero e proprio reato: quello di disturbo alla quiete pubblica. Ciò capita soprattutto quando i rumori e gli schiamazzi avvengono in orari che dovrebbero essere, invece, destinati al riposo delle persone. Ma esistono degli orari prestabiliti in cui si configura il reato di disturbo alla quiete pubblica oppure questo reato si può configurare in qualsiasi momento della giornata? Quali sono questi orari? Quali regolamentidevono
essere rispettati dai bar, dalle attività commerciali, dalle ditte,
dagli esercizi pubblici e commerciali al fine di non arrecare disturbo
alle persone. A tanto risponderemo con il presente articolo. Tuttavia,
prima di vedere quali sono gli orari da rispettare con riferimento ai
casi di disturbo alle persone è bene chiarire quando effettivamente si può parlare di reato di disturbo alla quiete pubblica.
Il reato di disturbo alla quiete pubblica
Il
reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, meglio
conosciuto come «reato di disturbo della quiete pubblica», rientra nelle
contravvenzioni previste dal codice penale per la tutela dell’ordine pubblico, inteso sia quale pubblica tranquillità che come quiete privata.
Il codice penale prevede due diverse ipotesi tramite cui si può configurare il reato:
- generalmente per fare scattare il reato è necessario che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni ed il loro riposo;
- quando,
invece, il rumore proviene dall’esercizio di una professione o di un
mestiere rumorosi (come nel caso di pub o ristoranti) si presume la
turbativa della pubblica tranquillità e la intollerabilità del rumore.
Che significa quanto appena detto in termini pratici?
Mentre
la prima ipotesi prevista dal codice penale ha il fine di tutelare il
riposo e la tranquillità del vicinato e richiede che si verifichi
concretamente il disturbo arrecato, nel secondo caso non è necessario
verificare l’entità concreta del disturbo che, appunto, viene presunto.
Affinché scatti il reato di disturbo alla quiete pubblica non
è sufficiente esclusivamente il superamento della predetta soglia della
normale tollerabilità, ma è necessario che il frastuono abbia
l’attitudine a propagarsi in modo tale da disturbare un numero indeterminato di persone e
non un singolo soggetto. Ai fini della sussistenza del reato è
indispensabile, quindi, che i rumori prodotti abbiano diffusione tale
che il disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un
numero indeterminato di persone.
Il reato di disturbo alla quiete pubblica viene definito “di pericolo”:
ma cosa si intende con tale espressione? In termini pratici, significa
che per realizzarsi non è necessario che si provi il fatto che abbia
effettivamente investito un numero indeterminato di persone, essendo
sufficiente la prova che la condotta dell’agente sia tale da poter
raggiungere potenzialmente una molteplicità di persone.
Quando si
parla di rumori si fa riferimento, ad esempio, a quelli provenienti da
apparecchi quali radio o televisioni, agli schiamazzi di un gruppo di
persone, alla musica ad alto volume proveniente da un locale o da uno
studio professionale (si pensi ad uno studio dentistico).
La Corte
di Cassazione ha ritenuto sussistente il reato nel caso in cui il
soggetto, per molte ore del corso della giornata e per più giorni, aveva
esercitato il mestiere di suonatore di strada con l’utilizzo di un
impianto di amplificazione della musica prodotto dallo strumento: tale
attività è stata considerata rumorosa dalla Suprema Corte in quanto
l’autore della condotta aveva esercitato un mestiere rumoroso sonando
oltre i limiti consentiti dal regolamente per l’arte di strada e
disturbando in tal modo le occupazioni di una molteplicità di persone.
Possono arrecare disturbo alla quiete pubblica anche i versi degli animali:
la Corte di Cassazione ha affermato che sussiste il reato in esame, ad
esempio, quando l’abbaiare del cane è idoneo a disturbare tutti i
vicini. Allo stesso modo, integra il reato la
gestione di un canile che, sebbene ubicato in zona agricola e
regolarmente autorizzato, è esercitata in modo da non impedire la
diffusione in una vasta area circostante di rumori non tollerabili
dovuti al continuo abbaiare degli animali.
Se non ricorrono gli elementi sin ora descritti, il reato non scatta.
Se quindi, ad esempio, i rumori sono tali da arrecare disturbo ad un
esiguo numero di persone (si pensi ad un nucleo familiare) o ad un
singolo soggetto (pensiamo al classico esempio del condomino disturbato
dalle abitudini rumorose del dirimpettaio) non si potrà parlare di reato
di disturbo alla quiete pubblica.
L’azione civile per il disturbo alla quiete pubblica
Nei
casi in cui non sussistono i presupposti richiesti dal legislatore per
realizzare il reato (ad esempio nell’ipotesi in cui i rumori disturbi
l’occupazione di un singolo soggetto e non di un numero indeterminato di
persone) è comunque consentita l’azione civile per il risarcimento del danno e
la cessazione delle turbative (magari attraverso sistemi di
insonorizzazione). In tali casi, dunque, sono le norme del codice
civile a venire in rilievo e non si configurerà alcuna responsabilità penale.
Il legislatore prevedere due diversi modi tramite cui tutelarsi dal disturbo arrecato dalle immissioni rumorose:
- la cosidderra azione inibitoria, ossia un procedimento con cui si chiede al giudice di impedire che il rumore continui ad arrecare disturbo;
- l’azione per ottenere il risarcimento del danno.
Con l’azione inibitoria il soggetto disturbato dalle immissioni rumorose, può chiedere al giudice di ordinare la cessazione dell’attività che le causa o di imporre l’adozione di misure che riducano il livello di rumore.
Il codice civile prevede poi la possibilità di chiedere ed ottenere dal responsabile il risarcimento del danno; con tale azione sarà possibile chiedere al tribunale non solo il danno per il disturbo alla quiete ed al riposo, ma anche il danno alla salute:
l’esposizione per lungo tempo al rumore, infatti, può creare seri danni
a livello psico-fisico (si pensi al caso di rumori provocati nelle ore
notturne che impediscono il riposo causando anche disturbi del sonno).
Per
ottenere il risarcimento bisognerà esporre al giudice il fatto concreto
(ossia l’esposizione prolungata al rumore e il superamento della
normale tollerabilità), il danno patito e dare prova che quest’ultimo è
conseguenza diretta del primo.
Ma come fare a dimostrare che il rumore supera la soglia della normale tollerabilità?
La
Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di immissioni rumorose le
prove utilizzabili per accertare l’eventuale superamento del livello
di normale tollerabilità hanno natura tecnica e pertanto, di regola,
devono essere compiuti mediante apposita consulenza d’ufficio,
in quanto soltanto un esperto della materia è in grado di accertare
l’intensità dei suoni ed il loro grado di sopportabilità per le persone;
in un giudizio finalizzato ad ottenere un’azione inibitoria o il
risarcimento del danno, quindi, si può ricorrere alla prova tramite
testimoni soltanto quando essa riguardi fatti caduti sotto la diretta
percezione sensoriale dele persone chiamate a testimoniare e non si
riveli espressione di semplici valutazioni.
Va specificato che l’azione inibitoria e l’azione di risarcimento del
danno possono essere anche chieste contemporaneamente: potrai quindi
rivolgerti al giudice affinché ordini la riduzione o cessazione
dell’attività rumorosa ed ottenere al contempo il risarcimento del danno
per il disturbo arrecato sino a quel momento alla tua quiete.
Disturbo alla quiete pubblica: orari
Ciò
posto, vediamo in quali orari deve essere “garantito il silenzio” al
fine di tutelare la quiete pubblica e la tranquillità delle persone. Al
riguardo è bene, innanzitutto, chiarire che non vi è alcuna norma di
legge avente carattere generale. A stabilire disposizioni precise,
infatti, intervengono di volta in volta specifici regolamenti per la
disciplina delle cosiddette attività rumorose.
Disturbo alla quiete pubblica: orari condominiali
Analizziamo,
innanzitutto, gli orari da rispettare all’intero delle realtà
condominiali. Attenzione: al riguardo viene in rilievo non solo il
trambusto provocato dal dirimpettaio rumoroso, ma anche quello causato
dalle attività che prendono vita all’interno degli edifici condominiali.
Si pensi a chi apre un bed&breackfast all’interno di un condominio:
il “via vai” di gente in questi casi è inevitabile. Si pensi, ancora,
alla ditta appaltatrice che, per conto di un abitante del palazzo, stia
eseguendo dei lavori in un appartamento dello stabile. Ebbene, per
quanto riguarda le realtà condominiali, sarà il regolamento di
condominio la fonte a cui far riferimento. Ed infatti, è il regolamento
condominiale a dover stabilire gli orari in cui è possibile fare rumore e
quelli in cui, invece, è doveroso rispettare il silenzio.
Solitamente, i rumori più fastidiosi sono concessi dalle 08.00 alle
13.00 del mattino e dalle 16.00 alle 21.00 del pomeriggio/sera. Al di
fuori di questi orari, ogni condotta rumorosa potrà essere oggetto di
lamentele da parte del condomino. Questo, ovviamente, in linea generale.
Ogni condominio, infatti, è libero di decidere autonomamente i
propri orari, così come può scegliere, ad esempio, di variare in base
alle stagioni le fasce orarie in cui è possibile fare rumore e quelle in
cui, invece, è necessario osservare il silenzio. Al riguardo, si
segnala che per ogni abitante del condominio è sempre possibile portare
all’attenzione dell’assemblea condominiale le situazioni di schiamazzo
intollerabili, ponendo le relative decisioni all’ordine del giorno.
Disturbo alla quiete pubblica: orari comunali
Se
i problemi non riguardano la ristretta realtà condominiale, ma si
sviluppano a “più ampio raggio”, allora bisognerà fare riferimento
al regolamento del proprio Comune di appartenenza. Ed infatti, ogni
Comune deve tutelare ed assicurare la quiete e la tranquillità delle
persone quale presupposto della qualità della vita in città, opponendo
divieto a chiunque di disturbare, con il proprio comportamento nei
luoghi pubblici come nelle private dimore, la pubblica quiete delle
persone in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è
commesso.
Ed infatti, ogni realtà urbana è dotata di un apposito “Regolamento
per la disciplina delle attività rumorose“. Tale regolamento disciplina
le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, stabilendo
altresì in che orari deve essere garantito il silenzio.
Ebbene, con riferimento agli “orari di silenzio” da rispettare sono generalmente tutelate le seguenti fasce:
- nel
periodo dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 12.00 alle ore 15.30,
dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 8:00; - nel
periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dalle ore 12.00 alle ore 15.00,
dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 8:00; - giorni festivi: dalle ore 12.00 alle ore 15.30, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 9:00;
Attenzione: le fasce orarie cambiano con riferimento a specifiche attività. Vediamo come.
Rumori provocati da mestieri ed attività: orari
Giorni
feriali (lavorativi): nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre la
fascia in cui detti rumori sono consentiti va dalle ore 08,00 alle ore
12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30; nel periodo dal 1° ottobre al 31
maggio, invece, dalle ore 08,00 alle ore 12.00 e dalle ore 15,00 alle
ore 19.00;
Nei giorni festivi: detti rumori non sono consentiti.
Rumori provocati da bar e attività
Con
riferimento ai rumori provocati da servizi pubblici e commerciali,
quali locali, bar, ristoranti ecc., i regolamenti comunali prevedono, in
genere, che i gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo siano tenuti a
porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a
scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che possano
causare schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con
strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri
mezzi di diffusione non deve recare disturbo. Al di là delle
disposizioni richiamate e degli orari regolarmente prestabiliti, è
giusto il caso di precisare che se i rumori e gli schiamazzi arrechino
disturbo ad un numero indefinito di persone (come, ad esempio, ad un
intero quartiere) scatta comunque il reato di disturbo alla quiete
pubblica. Ciò in quanto, come anticipato, la legge – in via generale –
non fissa degli orari prestabiliti ai fini di garantire alle persone di
poter vivere la propria vita tranquillamente. Ciò posto, è necessaria
la massima attenzione da parte dei gestori di locali e attività, poichè
una volta superati i limiti della normali tollerabilità, ben si potrà
porre la questione all’attenzione delle autorità pubbliche. Al riguardo,
tuttavia, è bene tenere a mente che solo nel caso in cui il disturbo
riguardi più persone scatterà il reato di disturbo alla quiete pubblica.
Qualora, invece, a subire il fastidio degli schiamazzi sia solo un
soggetto non si configurerà alcuna responsabilità penale: colui che si
ritenga danneggiato dai rumori molesti potrà, però, esperire un’azione
civile per ottenere un risarcimento del danno, oltreché la cessazione
delle immissioni rumorose.
Le campane devono suonare solo per attività religiose e non più di un minuto e trenta secondi (regolamento del Concilio Vaticano II)
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