Se ripetuti ossessivamente, anche i suoni divini possono diventare rumori infernali. L’esempio più lampante è il campanile della chiesa: non sarà tanto la chiamata domenicale dei fedeli alla santa messa a dare fastidio ai più sensibili d’orecchio quanto quei casi in cui, ogni sessanta minuti, viene battuto lo scoccare dell’ora, con tanti tocchi di campana per quante sono le ore trascorse. Chi vive nei pressi di una parrocchia lo sa: quando il buon sagrestano si prende la briga di ricordare a tutto il circondario che il «tempo fugge», da un lato c’è la garanzia di non arrivare mai tardi agli appuntamenti, ma dall’altro il riposo può diventare impossibile. Ebbene, che fare se il rumore del campanile della chiesa dà fastidio? Cosa prevede la legge? Ma soprattutto, visto e considerato che le chiese rientrano nella «giurisdizione» dello Stato pontificio, cosa si può fare per difendersi?
Niente timore. La Cassazione ha previsto anche questa ipotesi. Vediamo dunque come difendersi dal rumore delle campane della chiesa. Quando un rumore è vietato
Prima però di spiegare che fare se il rumore del campanile dà fastidio al vicinato, dobbiamo fare una doverosa premessa. I rumori sono regolati in parte da norme di carattere amministrativo, che fissano le soglie a cui determinate attività devono attenersi; per altra parte – almeno nell’ambito dei rapporti di buon vicinato – c’è la norma del codice civile secondo la quale non si possono impedire i rumori che, per quanto antipatici, sono «tollerabili».
E cosa sia «tollerabile» o meno lo decide il giudice quando un cittadino si rivolge a lui perché non riesce più a dormire la notte.
Il rumore delle campane, quando ossessivo e ripetuto, fa scattare il reato.
Chi dunque si aspettava di sentirsi dire che i rumori sono vietati oltre un certo quantitativo di decibel rimarrà deluso: come abbiamo già spiegato nell’articolo Quali rumori sono vietati in condominio e in Rumori di domenica mattina, cosa prevede la legge?, bisogna valutare le circostanze del singolo caso e le variabili come l’orario in cui il rumore viene prodotto, il contesto geografico in cui l’appartamento si trova, il rumore di fondo della zona (ossia a quel complesso di suoni, di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona medesima, sui quali s’innestano, di volta in volta, rumori più intensi come voci, auto ecc.). Ad esempio, se la casa si trova in centro città la soglia della tollerabilità è più elevata perché è più elevato il rumore di fondo.
Si deve poi tener conto, oltre all’intensità del rumore, all’orario in cui lo stesso viene prodotto e alla collocazione dell’immobile, anche della ripetizione e della durata del rumore medesimo.
Alle chiese si applica la legge italiana sui rumori
Veniamo dunque alle belle notizie per chi è molestato dai rumori delle campane della chiesa. La norma del codice civile sulle immissioni rumorose è, secondo la Cassazione, applicabile anche alle strutture parrocchiali sportive e ricreative, per cui il parroco è tenuto ad adottare accorgimenti idonei a contenere le immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità, provenienti da tali strutture, per esempio, riducendo l’orario di apertura.
La Corte osserva che anche la Chiesa cattolica e le sue istituzioni locali [quando agiscono come soggetti privati] come quando è in discussione l’uso di beni di proprietà privata, soggetti alle regole del codice civile, sono tenuti, come chiunque altro, a rispettare le norme di relazione tra le quali rientrano i limiti all’immissione di rumori.
Secondo il tribunale di Roma si può anche agire d’urgenza per far smettere il parrocchiano di suonare ogni ora le campane della chiesa. Si legge in sentenza che le immissioni acustiche intollerabili provenienti da strutture parrocchiali (come nel caso di prolungato rintocco di campane e schiamazzi) sono suscettibili di essere oggetto di un ordine di inibizione all’esito di un procedimento d’urgenza “abbreviato”, in quanto costituenti fenomeno idoneo a produrre un danno alla salute.
Ancora è sempre la cassazione a ricordarci che, poiché il suono delle campane è percepibile da un numero elevato e indeterminabile di persone, siamo nell’ambito del penale.
Cioè, ci si può spingere non solo a richiedere il risarcimento del danno e l’ordine al parroco di «smetterla!», ma è possibile anche sporgere denuncia ai carabinieri o alla procura della Repubblica. È sufficiente a realizzare il reato di disturbo del riposo delle persone anche il rintocco intenso e diffuso delle campane, che non sia collegato a una funzione religiosa, o dell’orologio campanario di una chiesa che scandisca regolarmente l’ora.
Poi ci sono le mafie che le fanno suonare tutto il giorno, per altri interessi.
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