I carabinieri hanno bussato improvvisamente alla porta di casa tua dicendoti di voler eseguire una perquisizione ma non hanno nessun documento da mostrarti? Ti dicono di essere venuti di loro iniziativa e ti chiedi se la perquisizione senza mandato è valida? Cerchiamo di rispondere insieme andando per ordine.
Cos’è e come funziona la perquisizione?
La perquisizione consiste in una attività preordinata alla ricerca del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (ovvero sulle quali, o attraverso le quali, è stato commesso il reato) o che ne costituiscono il profitto, il prezzo o il prodotto o un mezzo di prova. Le perquisizioni possono essere operate sulla persona fisica (e si definiscono personali) o nei luoghi, privati o di lavoro (e si definiscono domiciliari); in quest’ultimo caso l’obiettivo della perquisizione può essere sia quello di rinvenire cose che quello di scovare persone (magari latitanti) da arrestare.
Si tratta di uno strumento di ricerca della prova particolarmente invasivo che, in quanto atto a sorpresa, consente la partecipazione del difensore ma non il preavviso. È evidente, infatti, che se la perquisizione è lo strumento attraverso il quale si cerca di trovare un oggetto collegato al reato (se non addirittura il corpo del reato come, ad esempio, la refurtiva) o di arrestare un latitante, non può essere preventivamente comunicato al destinatario che, a quel punto, finirebbe con nascondere cose e/o persone in un posto alternativo.
La perquisizione può essere disposta da soggetti (o organi) diversi a seconda della fase in cui si trova il procedimento penale. In particolare:
- durante la fase delle indagini preliminari, può procedere alla perquisizione il pubblico ministero personalmente o la polizia giudiziaria la quale, a sua volta, agisce di propria iniziativa (ovvero senza necessità di autorizzazione del pubblico ministero) solo in caso di flagranza di reato o di evasione, mentre (negli altri casi) procede su delega del pubblico ministero ed in esecuzione del suo decreto di perquisizione;
- nella fase dibattimentale (cioè quando, dopo la chiusura delle indagini preliminari, è iniziato il processo) la perquisizione può essere disposta dal giudice procedente (cioè quello davanti al quale è fissato il processo), avvalendosi eventualmente della polizia giudiziaria.
Ebbene, chiarito che la perquisizione può essere operata dai carabinieri su delega del pubblico ministero, ti chiedi: la perquisizione senza mandato è valida?
Cos’è il mandato di perquisizione?
Il mandato di perquisizione (modo gergale in cui è definito il decreto di perquisizione) è il decreto motivato con cui l’autorità predisposta (che varia a seconda della fase processuale in cui ci si trova) autorizza e dispone la perquisizione. Il decreto deve avere la forma scritta e deve essere preventivamente consegnato all’interessato affinché comprenda cosa sta accadendo e per quale ragione [1]. In sintesi, quindi, prima di procedere ad una perquisizione è necessario consegnare il mandato di perquisizione nelle mandi dell’indagato o imputato che deve subirla.
Il decreto deve indicare:
- da un lato, le imputazioni poste a fondamento della ricerca dei corpi di reato e delle cose pertinenti ad esso mediante l’indicazione anche sommaria del reato contestato e dei fatti addebitati;
- dall’altro, le ragioni per le quali si ritiene probabile che esse si trovino in quel determinato luogo.
Il provvedimento deve indicare le cose da ricercare, anche se non ancora individuate, che devono essere necessariamente riconducibili alla ipotesi accusatoria.
Ma allora, se arrivano a casa i carabinieri e vogliono procedere allaperquisizione senza mandato: è valida? Assolutamente no. Senza mandato (e anche in caso di mancata indicazione degli elementi sin qui descritti), la perquisizione non è valida e puoi rifiutarti di farla fare. La perquisizione, per poter essere legittimamente effettuata, deve essere predisposta secondo la legge e nessun carabiniere può operarla di propria iniziativa; è un diritto del perquisito, infatti, avere un decreto motivato disposto dal pubblico ministero o dall’autorità giudiziaria competente.
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