La Sharīʿa (in arabo شريعة) è il corpus dinamico della Legge religiosa islamica.
Il termine Sharīʿa significa letteralmente "via" o "sentiero per la sorgente dell'acqua". La Sharīʿa è la rete legale entro la quale vengono regolati gli aspetti pubblici (e in certi casi anche privati) della vita di coloro che vivono in un sistema basato sulla giurisprudenza islamica. La Sharīʿa regolamenta diversi campi della società umana, dalla politica, all'economia, alla banca, al business, alla famiglia, alla sessualità, all'igiene e altro ancora. Per esempio la facoltà delle donne di portare l'hijab (il velo) si dice sia regolata da essa. La Sharīʿa non è tuttavia un sistema di leggi statiche: esse sono infatti mutevoli e legate alle interpretazioni (spesso molto divergenti) del Corano, dei ʾaḥādīth e di altri corpi della dottrina islamica. Le differenti visioni rientrano nella loro espressione giuridica "esterna" nella dottrina sviluppata all'interno dei vari Madhhab, le scuole di pensiero giuridico-religioso islamico, tra le quali l'Hanafismo, il Malikismo, lo Sciafeismo e l'Hanbalismo.
La parola Shari’a viene regolarmente resa in italiano come “Legge Islamica”
L’Islam è la religione del monoteismo assoluto. In questa concezione della vita come percorso verso Dio, tra alti e bassi, ascese e cadute, gioie e momenti di scoramento, non vi è spazio per nulla che non sia sacro. Il motivo per cui l’Islam permea completamente la vita del musulmano non sta in strani elementi della cultura orientale o araba. Elementi di cui molti scribacchini di ogni epoca si sono riempiti la bocca senza conoscere alcunché, sta nella (più o meno profonda) comprensione del fatto che ogni singola azione, ogni singola cosa del Dunya (cioè del mondo inteso come materiale) è transitorio, e non è altro che una – ultima – conseguenza di quella Unica Realtà che è Dio, cui si attribuisce la Creazione, la Reiterazione della Creazione in ogni istante, e la creazione di tutto ciò che l’uomo fa, pensa e produce. Quindi la Shari’a è un allinearsi a questa Realtà, le cinque preghiere quotidiane altro scopo non hanno se non orientare l’animo umano verso questo Mistero.
Per capire cosa questo significhi, innanzi tutto è necessario comprendere quali siano le fonti della Legge: esse sono il Corano e la Sunna(1). Il Profeta dell’Islam è stato il primo ad applicare la Legge scesa con il Corano, ed è senz’altro il riferimento più importante per i giuristi. La Shari’a che il Profeta applicò non era rigido letteralismo, ma si adattava alle circostanze e si informava alla misericordia, e ad uno sguardo attento al senso della proporzione e della gradualità.
Procedure che vanno quasi sempre a tutto vantaggio del più accorto garantismo, in virtù oltretutto di un Hadith che recita “meglio un colpevole in libertà che un innocente in catene”.
Importante precisazione, che deve essere presa molto seriamente e senza ambiguità alcuna, nel mondo attuale la “Legge Islamica” non è istituzionalmente applicata in alcuna parte del mondo. Sarò più esplicito: Dalle filippine alle coste atlantiche, dal Caucaso all’Africa sub-sahariana non vi è un solo metro quadrato in cui vi sia applicata una qualsivoglia autorità politica che poggi le sue fondamenta sull’Islam. Vi sono dei contesti in cui la religione è semplicemente usata come copertura politica, in altri casi invece vi è davvero un sincero tentativo di ispirarsi a quei principi che si evincono dal Corano e dalla Sunna, vi sono paesi in cui la “qualità” dell’Islam e dei suoi Sapienti è nettamente migliore di altri, o in generale paesi in cui i governanti.In questo contesto politico-culturale la Shari’a diviene appunto solo una lista di regole con un gran tagliare di teste e mozzare di mani, volgari slogan sostituiscono i principi della sapienza e l’Islam diviene ideologia, diviene islamismo.
Said disse <<O Messaggero di Allah, come sarà possibile che la conoscenza sparisca dal mondo, se noi leggiamo il Corano e lo insegniamo ai nostri figli e i nostri figli ai loro e così fino all’ultimo giorno?>> Muhammad rispose <O Said, ti credevo l’uomo più istruito di Medina, forse che gli Ebrei e i Cristiani che leggono la Bibbia e il Vangelo, si conformano ad essi?>”
Sebbene in alcuni stati a maggioranza musulmana la sharī‘a venga considerata come una fonte di diritto positivo, nell'Islam delle origini e per molti studiosi attuali essa è più propriamente un codice di comportamento etico che dovrebbe essere privo di potere coercitivo.
Secondo gli ʿulamāʾ (studiosi delle discipline giuridiche), la shariʿa consente la pena di morte nei seguenti casi: omicidio ingiusto di una persona, adulterio (sia per l'uomo che per la donna), bestemmia contro Dio (da parte di persone di qualunque fede) e apostasia (ridda). A questi si deve aggiungere anche l’omosessualità, specificatamente indicato come caso assoggettato alla pena di morte nella Sunna (i “detti”, ossia gli “hadith”, del Profeta Maometto): "Quando un uomo cavalca un altro uomo, il trono di Dio trema. Uccidete l'uomo che lo fa e quello che se lo fa fare. Il sihaq (lesbismo) delle donne è zina (rapporti illegittimi) tra esse". Il Messaggero di Allah ha detto: "Chiunque trovate fare l'azione del popolo di Lot (sodomia, omosessualità), giustiziate colui che la commette e colui al quale viene commessa." (Hadith trasmesso da Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah.)
L'islam riconosce l'Antico e il Nuovo Testamento della Bibbia come testi religiosi sacri, secondi per importanza al Corano che chiarisce e completa la Rivelazione di Allah ai profeti. Le fonti normative del Corano prevalgono pertanto su tutta la tradizione biblica precedente. Nel caso dell'adulterio, il Corano non prevede testualmente la pena della lapidazione, la quale trova invece fondamento giuridico religioso direttamente nella Sunna, che rappresenta la dottrina religiosa al pari del Corano: "Gli ebrei giunsero dal messaggero di Allah e gli dissero che un uomo e una donna dei loro avevano commesso adulterio… Il profeta diede allora l'ordine che entrambi fossero lapidati." (Hadith Sahih Bukhari, Volume 56, Hadith 829)
Sunna: In arabo, consuetudine, modo abituale di comportarsi, tradizione.
In particolare, la consuetudine di Maometto nelle varie circostanze della vita, che, salvo casi eccezionali, ha valore di norma per i credenti ed è proposta loro come esempio da imitare. I sunniti sono gli ortodossi dell’islam e ne costituiscono la maggioranza (oltre il 90%). Assunsero tale nome sin dalla metà del 1° sec. dell’egira, in opposizione agli sciiti e ai kharigiti per affermare che essi soltanto erano i veri seguaci della s. di Maometto. In realtà anche gli sciiti seguono la s., ma a questa aggiungono quella dei discendenti del profeta. La prima caratteristica dei sunniti fu il riconoscimento della piena legittimità dei quattro primi califfi elettivi; più tardi sorsero le differenze dogmatiche dalle altre sette.
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