La Suprema Corte, in sintesi, afferma che è del tutto legittima la sopraccitata condotta in quanto finalizzata all’individuazione della precisa identità degli autori di ripetuti episodi di danneggiamento e molestia, disturbo alle persone che si sono verificati in danno dello stesso condominio.
Pertanto, è palese che le predette aree condominiali venivano chiaramente utilizzate da parte di un numero indeterminato di persone. In conclusione, il principio di diritto che si ricava da questa interessante sentenza è che, nel caso de quo, non c’è stata alcuna apprensione fraudolenta di immagini visive e che la tutela dell’inviolabilità del proprio domicilio e della propria privacy, diritto alla riservatezza devono essere considerati come dei bene primari ed irrinunciabili per le persone. Di conseguenza, la sentenza afferma in maniera chiara e lineare che, nel caso in oggetto, non vi è stata alcuna installazione abusiva di telecamere ed aggiungo che non sussiste il reato p. ep. dall’art. 615 bis anche per difetto dell’elemento psicologico (dolo generico).
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AVVOCATO RISPONDE: PROCESSO LUMACA. RISARCIMENTO DANNI | VACANZA ROVINATA |
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