Qual è la differenza tra disdetta e recesso da un contratto e quando i relativi diritti sono esercitabili
Articolo di Avv. Carlo Vitaliano pubblicato il 5/4/2018 (996 Letture)
Qual è la differenza tra disdetta e recesso da un contratto e quando i relativi diritti sono esercitabili. 1 Disdetta: cos’è?
2 Recesso: cos’è 2.1 Recesso nei contratti a distanza o fuori dai locali commerciali 2.2 Quando non si può esercitare il diritto di recesso.
Disdetta e recesso sembrano sinonimi ma, in realtà, sono istituti con significato e funzione differenti. Vediamo cosa significa disdetta e cosa significa recesso da un contratto , quali sono le differenze e quando possono essere esercitati.
Disdetta: cos’è?
La disdetta è un atto unilaterale con il quale si impedisce il rinnovo di un contratto di durata (per esempio un abbonamento o un contratto di affitto). La disdetta serve ad evitare il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.
I termini e le modalità della disdetta sono indicati da apposite clausole del contratto, alle quali occorre stare molto attenti. La disdetta è infatti un atto recettizio, cioè produce i suoi effetti nel momento in cui è ricevuta dal destinatario.
Nei contratti, spesso, si usa prevedere genericamente l’obbligo di “comunicare la disdetta” entro e non oltre il termine di “tot” giorni/mesi dalla scadenza del contratto stesso, pena il rinnovo automatico del contratto. Spesso non è invece previsto se la lettera di disdetta produce effetti nella data di spedizione o in quella di ricezione.
Secondo la Cassazione, la disdetta, anche se inserita in una clausola contrattuale, viene sottoposta nel suo invio ad un determinato termine e può ritenersi efficace solo se in quel termine giunge a conoscenza del destinatario. È quindi opportuno, che la disdetta giunga al destinatario prima della scadenza prevista per il rinnovo contrattuale.
Recesso: cos’è
Il recesso è un atto unilaterale con il quale la parte esprime la volontà, non di non rinnovare il contratto alla scadenza, bensì di sciogliere definitivamente il contratto ancora in corso.
Il recesso può essere previsto dalla legge o dal contratto con apposita clausola. In entrambi i casi può essere subordinato alla presenza di determinati presupposti (es.: rimborsi, indennizzi, termine di preavviso).
Il codice civile prevede che il diritto di recesso solo fino a quando il contratto non è eseguito. Ciò vale nei contratti ad esecuzione immediata (per esempio acquisto di un prodotto).
Invece, nei contratti a esecuzione continuata o periodica (per esempio realizzazione di un’opera), il diritto di recesso può essere esercitato anche successivamente alla stipula, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Il recesso si esercita nei modi e nei termini previsti dal contratto; quest’ultimo po’ stabilire anche un corrispettivo per il recesso.
Recesso nei contratti a distanza o fuori dai locali commerciali
Un’ipotesi particolare è quella del recesso dai contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali, per il quale il codice del consumo prevede regole ad hoc. Il consumatore ha un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione.
Il periodo di recesso termina dopo quattordici giorni a partire:
1) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
2) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene;
nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo;
nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
3) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.
Quando non si può esercitare il diritto di recesso
Non si può esercitare il diritto di recesso nei seguenti casi:
contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;
fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non é in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;
fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione e’ iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.
2 Recesso: cos’è 2.1 Recesso nei contratti a distanza o fuori dai locali commerciali 2.2 Quando non si può esercitare il diritto di recesso.
Disdetta e recesso sembrano sinonimi ma, in realtà, sono istituti con significato e funzione differenti. Vediamo cosa significa disdetta e cosa significa recesso da un contratto , quali sono le differenze e quando possono essere esercitati.
Disdetta: cos’è?
La disdetta è un atto unilaterale con il quale si impedisce il rinnovo di un contratto di durata (per esempio un abbonamento o un contratto di affitto). La disdetta serve ad evitare il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.
I termini e le modalità della disdetta sono indicati da apposite clausole del contratto, alle quali occorre stare molto attenti. La disdetta è infatti un atto recettizio, cioè produce i suoi effetti nel momento in cui è ricevuta dal destinatario.
Nei contratti, spesso, si usa prevedere genericamente l’obbligo di “comunicare la disdetta” entro e non oltre il termine di “tot” giorni/mesi dalla scadenza del contratto stesso, pena il rinnovo automatico del contratto. Spesso non è invece previsto se la lettera di disdetta produce effetti nella data di spedizione o in quella di ricezione.
Secondo la Cassazione, la disdetta, anche se inserita in una clausola contrattuale, viene sottoposta nel suo invio ad un determinato termine e può ritenersi efficace solo se in quel termine giunge a conoscenza del destinatario. È quindi opportuno, che la disdetta giunga al destinatario prima della scadenza prevista per il rinnovo contrattuale.
Recesso: cos’è
Il recesso è un atto unilaterale con il quale la parte esprime la volontà, non di non rinnovare il contratto alla scadenza, bensì di sciogliere definitivamente il contratto ancora in corso.
Il recesso può essere previsto dalla legge o dal contratto con apposita clausola. In entrambi i casi può essere subordinato alla presenza di determinati presupposti (es.: rimborsi, indennizzi, termine di preavviso).
Il codice civile prevede che il diritto di recesso solo fino a quando il contratto non è eseguito. Ciò vale nei contratti ad esecuzione immediata (per esempio acquisto di un prodotto).
Invece, nei contratti a esecuzione continuata o periodica (per esempio realizzazione di un’opera), il diritto di recesso può essere esercitato anche successivamente alla stipula, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Il recesso si esercita nei modi e nei termini previsti dal contratto; quest’ultimo po’ stabilire anche un corrispettivo per il recesso.
Recesso nei contratti a distanza o fuori dai locali commerciali
Un’ipotesi particolare è quella del recesso dai contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali, per il quale il codice del consumo prevede regole ad hoc. Il consumatore ha un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione.
Il periodo di recesso termina dopo quattordici giorni a partire:
1) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
2) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene;
nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo;
nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
3) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.
Quando non si può esercitare il diritto di recesso
Non si può esercitare il diritto di recesso nei seguenti casi:
contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;
fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non é in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;
fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione e’ iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.
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