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Rubriche > DIALOGO CON L'EDITORE > Avviso di deposito di atto da notificare
Avviso di deposito di atto da notificare
Articolo di Giuseppe Piccolo pubblicato il 12/5/2016 (1844 Letture)
Avviso di deposito di atto da notificare presso la casa comunale cosa significa? 


Donna allegraNotifica di raccomandate, atti giudiziari, atti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia: cos’è la compiuta giacenza, il CAD e il CAN, il deposito alla Casa Comunale.



Non occorre stanare i fantasmi: le raccomandate inviate presso la residenza anagrafica del destinatario e non ritirate (a prescindere se per volontà o per assenza) si considerano notificate per compiuta giacenza e, pertanto, sono valide. Lo stesso principio vale sia per le lettere raccomandate, che per gli atti della pubblica amministrazione, del fisco (Agenzia delle Entrate) o per quelli provenienti dal tribunale, i cosiddetti atti giudiziari. Deve risultare che (come è ovvio) il postino abbia osservato tutte le procedure per la compiuta giacenza: in particolare, dopo il tentativo di notifica non andato a buon fine, il postino deve inviare al destinatario un’ulteriore comunicazione con cui gli notifica il deposito della raccomandata presso:




– la Casa comunale (il Municipio) per gli atti fiscali,




– oppure presso l’ufficio postale per tutti gli altri come le normali raccomandate (anche se contenenti diffide o disdette di contratti).



Consegna a soggetti diversi dal destinatario




Se il plico non può essere consegnato direttamente al destinatario perché questi è momentaneamente assente, il postino lo consegna al familiare convivente (purché maggiore di 14 anni) o all’addetta alla casa o al portiere; quindi dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a soggetto terzo, con una raccomandata (detta C.A.N.) in modo da informarlo con precisione che tale persona ha, in mano, una lettera a lui destinata.



Raccomandate e deposito all’ufficio postale




Se invece il postino non può consegnare il plico né al destinatario (perché assente o perché si rifiuti), né a familiari conviventi, addetti alla casa o portiere, riporta la raccomandata presso l’ufficio postale e comunica al destinatario, con l’invio di una seconda raccomandata (detta C.A.D.), del tentativo di consegna. In particolare lo informa della data in cui ha provato a notificargli l’atto e gli comunica che potrà ritirarlo presso l’ufficio postale. Sia la ricevuta di ritorno della CAD sia la ricevuta di ritorno del plico contenente l’atto devono essere restituite al mittente (richiedente la notifica) (comunicazione dell’avvenuto deposito – C.A.D.).




Il destinatario della raccomandata si può presentare nell’ufficio postale per ritirare il plico, durante il cosiddetto periodo di giacenza. In tal caso, l’atto si considera notificato con la compiuta giacenza, ossia con la scadenza del termine (che per le raccomandata è di 30 giorni) della giacenza.




Se invece la notifica ha ad oggetto una raccomandata contenute un atto giudiziario, bisogna distinguere:




– se il destinatario si presenta nei primi 10 giorni dalla giacenza, la notifica si considera eseguita nel giorno del ritiro del plico raccomandato presso l’ufficio postale (ritiro della raccomandata nel termine di dieci giorni – entro il periodo di giacenza);




– se invece si presenta dopo dieci giorni, ma entro 6 mesi dalla data di spedizione della raccomandata si hanno due effetti:



a) la notifica si considera eseguita al decime giorno dalla giacenza (è una finzione, per non pregiudicare il notificante);




b) inoltre l’avviso di ricevimento viene restituito al mittente con raccomandata e in esso viene specificata la data in cui sono decorsi i dieci giorni di “compiuta giacenza”, con l’indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni previsti per la giacenza” e della data di restituzione.




In buona sostanza, in questi casi, la notifica si ha per avvenuta e si perfeziona per “compiuta giacenza”, decorsi 10 giorni dal deposito del plico presso l’ufficio postale (mancato ritiro della raccomandata nel termine di dieci giorni “compiuta giacenza”);




– se invece trascorrono sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato lo vada a ritirare, la raccomandata in originale viene restituita al mittente con raccomandata e con annotazione in calce della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “non ritirato entro il termine di centottanta giorni” e della data di restituzione (mancato ritiro del piego nei sei mesi).



Atti della pubblica amministrazione e del fisco




Un atto indirizzato a un contribuente ed emesso da un ente pubblico come l’Agenzia delle Entrate o addirittura Equitalia (che, sebbene non sia ente pubblico, è soggetta alle stesse norme di trasparenza), se torna indietro per “compiuta giacenza” o “per non curato ritiro“, si considera regolarmente notificato al destinatario.




Nel caso di un atto fiscale, poi, la legge [1] sancisce che la notificazione degli avvisi, e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, è eseguita secondo alcune particolari regole, tra cui le seguenti:




1) se un atto amministrativo, “regolarmente” recapitato da un ente pubblico a un contribuente, torna indietro per “compiuta giacenza” o “per non curato ritiro“, esso si intende regolarmente notificato al destinatario;




2) in particolare, la notificazione degli atti in questione è eseguita dai messi comunali (non direttamente tramite il sindaco) o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte.




Questa disciplina è applicabile anche alle notifiche di atti di analoga natura in materia di tasse imposte indirette [2].




La legge [3] poi prevede che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego del plico sigillato e può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’amministrazione finanziaria.




Le pubbliche amministrazioni,. tra le quali rientra il ministero delle Finanze, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale (ossia al normale servizio di Poste Italiane) o alle altre forme di notificazione previste dalla legge [4].




Quest’ultima disposizione indica chiaramente che l’utilizzo dei messi comunali deve considerarsi assolutamente residuale. Ne consegue che l’ufficio finanziario deve tendenzialmente provvedere con le proprie risorse alla notifica degli atti, limitando l’utilizzo di organi esterni ai casi in cui non sia possibile assicurare la tempestività della notificazione procedendo altrimenti.




 
Pertanto, sinteticamente, nella circolare dell’agenzia delle Entrate del 2000 [5] gli uffici sono stati invitati a notificare gli atti tributari di natura sostanziale nel seguente ordine preferenziale: a) direttamente a mezzo posta (cioè valendosi del normale postino di PosteItaliane); b) tramite messi speciali appositamente autorizzati scelti tra i propri dipendenti; c) tramite ufficiali giudiziari; d) tramite messi comunali.


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