I nuovi limiti di pignoramento di 1/7 e 1/10 – previsti in deroga al generale limite di 1/5 – operano solo per i debiti derivanti da tributi dovuti allo Stato. Non valgono invece per tutti gli altri debiti dovuti allo Stato o ai soggetti privati.
Come noto, con una recente riforma sono stati introdotti nuovi paletti, più stringenti, per il caso di pignoramento dello stipendio o della pensione (cosiddetto pignoramento presso terzi).
In base a tale norma, infatti, le somme dovute a titolo di stipendio o pensione possono essere pignorate dall’agente della riscossione – in misura massima di un decimo per importi (redditi o pensioni) fino a 2.500 euro – in misura massima di un settimo per importi (redditi o pensioni) superiori a 2.500 euro e fino a 5.000 euro. Tale limite però riguarda solo i pignoramenti per tributi dovuti all’Erario.
Quindi non opera per altri tipi di debiti. Così, per esempio, il limite non vale nel caso di pignoramento iniziato da un soggetto privato (per esempio, una banca, una società di recupero crediti, una compagnia telefonica, ecc.).
Non vale neanche per altri debiti dovuti alla pubblica amministrazione (per esempio, a titolo di spese processuali nel caso di una causa persa nei confronti di una amministrazione). In tutti questi casi, quindi, vale la regola generale che impone, come limite massimo del pignoramento, il quinto dello stipendio o della pensione.
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