Cambia, nel caso di pignoramento prezzo terzi (ossia di stipendi, pensioni, conti correnti, crediti verso clienti, ecc.), l’udienza di assegnazione delle somme.
Nell’ottica di una semplificazione e velocizzazione del processo, infatti, la recente riforma della giustizia ha previsto che il terzo presso cui è pignorato il credito (datore di lavoro, banca, istituto previdenziale, ecc.), tenuto a fornire al giudice la dichiarazione circa l’esistenza delle somme, non deve più presentarsi all’udienza (adempimento previsto, ormai, solo in caso di rapporti di lavoro o previdenziali), ma deve fornire tale chiarimento attraverso una lettera scritta, inviata all’avvocato del creditore pignorante.
In buona sostanza, con la nuova procedura, una volta che – per esempio – il datore di lavoro abbia ricevuto la notifica, da parte dell’ufficiale giudiziario, a pignorare 1/5 della busta paga, questi invierà una raccomandata a.r. (o una PEC) all’avvocato del creditore specificando se vi è in essere un rapporto di impiego con il debitore pignorato, a quanto ammonta la busta paga e a quanto corrisponderà la trattenuta sullo stipendio. Tale dichiarazione sarà poi prodotta dall’avvocato al giudice dell’esecuzione, all’udienza fissata, il quale assegnerà le somme, autorizzando il datore di lavoro al versamento diretto in favore del soggetto pignorante.
La semplificazione, che si applica ai procedimenti che iniziano da giovedì 11 dicembre, sarà particolarmente utile per quelle aziende con diversi dipendenti, costrette altrimenti a partecipare all’udienze pur non essendovi una concreta ed effettiva utilità.
Cambia il contenuto dell’atto di pignoramento
Cambia anche il contenuto dell’atto che l’avvocato dovrà da oggi redigere e portare a conoscenza del debitore e del terzo pignorato. Si tratta del consueto atto di pignoramento notificato formalmente dall’ufficiale giudiziario al terzo e con cui gli si ingiunge di non pagare al debitore le somme pignorate. Pertanto, gli avvocati faranno bene ad aggiornare, al più presto, i propri formulari.
Attualmente, l’atto di pignoramento notificato al terzo (e al debitore) contiene la citazione a comparire davanti al giudice competente dell’esecuzione. Da giovedì, invece, la citazione a comparire del debitore sarà accompagnata solo dall’invito al terzo a comunicare al creditore la dichiarazione in cui specifica di quali cose o somme egli è debitore e quando vanno pagate o consegnate.
L’atto dovrà contenere anche l’avvertimento di fornire tale indicazione entro e non oltre dieci giorni, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.
Infine, nell’atto di pignoramento andrà anche formalizzato l’avvertimento al terzo pignorato che, se non comunica la suddetta dichiarazione, dovrà necessariamente comparire in udienza per renderla verbalmente e che, se non compare in udienza (o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione), il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati.
La procedura, infatti, in caso di mancata comunicazione da parte del terzo pignorato è la seguente. Se all’udienza il creditore procedente dichiarerà al giudice di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice fisserà con ordinanza un’udienza successiva. Tale ordinanza andrà notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza.
Se questi non comparirà alla nuova udienza o, comparendo, rifiuterà di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considererà non contestato e il giudice provvederà all’assegnazione o alla vendita delle cose dovute dal terzo o dei crediti.
La dichiarazione potrà essere rilasciata sia personalmente sia a mezzo di procuratore speciale sia a mezzo del difensore, purché anch’esso munito di procura speciale.
Che significa in parole semplici?
Se il terzo pignorato non invierà al creditore la lettera con la dichiarazione delle somme o beni di cui è debitore, dovrà presentarsi dinanzi al giudice, se non vuole che il credito pignorato presso di lui si consideri non contestato e, per l’effetto, pagare al creditore ciò di cui non è debitore.
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