La responsabilità civile si riferisce ai rapporti tra privati (ad es. gestore del maneggio e visitatore, ecc.) e gli aspetti risarcitori che possono scaturire da eventi lesivi dell'integrità psico-fisica di terzi nonchè in caso didanneggiamento di cose e animali di terzi.
Nel caso riguardante l'attività equestre bisogna prendere in considerazione i seguenti articoli:
- l' art. 2050 c.c. il quale espressamente disciplina la "responsabilità per l'esercizio di attiviità pericolose";
- l'art. 2052 c.c. che invece stabilisce le regole in caso di "danno cagionato da animali".
ATTIVITA’ EQUESTRE: profili di “pericolosità” – Responsabilità ex art. 2050 c.c.
In linea di principio si può affermare che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che l'attività di maneggio non possa considerarsi sempre pericolosa, ma può diventarla se ricorrano determinate circostanze.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte affermato che l'attività equestre potrà considerarsipericolosa solo quando è esercitata da principianti (Cass. civ. n.16637/08) o allievi giovanissimi e inesperti che non possiedono la capacità di controllo delle imprevedibili reazioni dell'animale (Cass. civ. n.12307/98).
Diversamente, è stato altresì sostenuto che tale attività non può essere considerata pericolosa quando viene svolta all'interno di un circolo ippico, alla presenza di un istruttore, con cavalli abituati e addestrati a essere montati da principianti su percorsi da loro conosciuti (Cass.civ. n.11861/98).
Pertanto, in via del tutto generale, possiamo affermare chel'attività di equitazione non costituisce "attività pericolosa" ex art. 2050 c.c. quando la pericolosità del mezzo "cavallo" è attenuata dalle misure di cautela (uso del casco o del kep ovvero idonea struttura del maneggio), dal cavaliere esperto, del capocolonna e dall'istruttore che a terra impartisce i vari ordini.
La qualifica di pericolosità o meno dell'attività di maneggio avrà delle implicazioni giuridiche pratiche di non poco conto.
Infatti se l'attività viene considerata "pericolosa", secondo l'art. 2050 c.c. il responsabile del maneggio potrà evitare la condanna soltanto provando di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno.
In altre parole l’art. 2050 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico di chi esercita l'attività pericolosa, superabile solo nel caso venga fornita da questi la"prova positiva" di aver predisposto ogni misura idonea a prevenire l'evento dannoso, di modo che il comportamento del danneggiato o del terzo costituisca solo una causa concorrente al verificarsi dell'evento lesivo.
Viceversa, nel caso in esame, il danneggiato sarà assolutamente favorito sul piano probatorio in quanto ad egli spetterà di provare soltanto il nesso causale tra l'attività svolta e il danno subito.
RESPONSABILITA’ ex art. 2052 c.c. – Danno cagionato da animali.
Quando l’attività di maneggio non costituisce attività pericolosa, la responsabilità dell’esercente verrà valutata secondo quanto disposto dall’art. 2052 c.c.
La responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. viene valutata in termini oggettivi, fondandosi non su un comportamento omissivo o commissivo del proprietario, ma esclusivamente sulla relazione intercorrente tra chi fa uso del cavallo e il cavallo stesso.
Sul piano probatorio, trattandosi di una presunzione diresponsabilità e non di una presunzione di colpa, il proprietario o chi si serve dell’animale dovrà fornire la prova positiva del “caso fortuito” al fine di andare esente da responsabilità.
Per caso fortuito si intende ogni fatto del terzo, colpa concorrente o esclusiva del danneggiato ed ogni fattore esternoimprevedibile o inevitabile – estraneo alla sfera soggettiva del proprietario o dell’utilizzatore - che interrompe il nesso causale tra l’evento contestato e il danno subito.
Al danneggiato spetta esclusivamente la prova del nesso causale tra la caduta (o l’evento) e le lesioni subite.
Sono considerati responsabili ex art. 2050 c.c. il proprietario dell’animale o chi si serve dell’animale. Quest’ultimo è colui il quale trae dal cavallo il vantaggio economico dall’utilizzo del medesimo.
IPOTESI DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’ISTRUTTORE
Tale ipotesi deve essere provata in concreto dal danneggiato.
In via del tutto generale, può ritenersi responsabile pernegligenza, imprudenza o imperizia l’istruttore che:
- facesse montare allievi senza kap (misure di sicurezza);
- facesse montare allievi con bardature difettose o utilizzasse attrezzature (ostacoli) eccessivamente usurate;
- facesse montare allievi inidonei alla capacità specifica raggiunta dall’allievo;
- portasse in passeggiata un allievo inesperto;
- facesse affrontare esercizi ad allievi non in grado di eseguirli;
- non facesse mantenere le necessarie distanze di sicurezza tra i cavalli;
COME SI FA
Genericamente, può proporre azione di risarcimentochiunque abbia subito un danno e/o lesioni derivanti dall’esercizio dell’attività di equitazione.
La domanda va proposta con citazione innanzi all’autorità giudiziaria competente per valore nel territorio ove si è verificato il danno.
Tuttavia si osserva che la responsabilità civile per attività equestre non potrà essere invocata qualora:
- a montare il cavallo fosse un esperto cavaliere;
- vi sia utilizzo del cavallo da parte del cavaliere in totale autonomia, senza la presenza di un istruttore;
- in caso di semplice noleggio del cavallo;
In ogni caso si consiglia vivamente ai circoli ippici e a tutte le organizzazioni che svolgano attività equestre di predisporre una “dichiarazione di esonero di responsabilità” possibilmente dietro consiglio di un avvocato esperto in materia.
CHI
I responsabili che abbiano subito un azione risarcitoria, nonchè i danneggiati da tale attività possono rivolgersi ad unavvocato esperto in responsabilità civile materia equestre (o comunque specializzato in responsabilità civile).
Tuttavia si consiglia di riovolgersi ad un professionista che abbia un minimo di esperienza personale nell'ambito dell'equitazione.
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