La figura del giornalista pubblicista, è contenuta nella legge n. 69 del 3 febbraio 1963 (detta «legge Gonella»), istitutiva dell'Ordine dei giornalisti; la legge stabilisce che l'albo dei giornalisti è formato da due elenchi: uno dei professionisti e uno dei pubblicisti.
Secondo l'ordinamento giuridico italiano, il giornalista pubblicista appartiene a una categoria professionale «atipica».
Nel 1968 la Corte Costituzionale ha esteso ai pubblicisti la possibilità di dirigere testate quotidiane.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 256 del 2 aprile 1971, ha definito con precisione la differenza tra "giornalista professionista" e "giornalista pubblicista": il primo è un operatore a tempo pieno del mondo dell'informazione mentre il giornalista pubblicista, pur svolgendo attività continuativa e retribuita, è un operatore non professionale a tempo parziale (cioè svolge un'altra professione come attività principale).
Di conseguenza, i pubblicisti non possono ricoprire le qualifiche previste dal contratto di lavoro giornalistico (redattore ordinario, capo servizio, inviato, capo redattore e vice direttore).
La medesima sentenza della Corte di Cassazione prevedeva che un giornalista pubblicista non potesse svolgere neanche la funzione di direttore responsabile, ma la Corte costituzionale ha cancellato questo divieto.
La Suprema corte, infatti, nello stesso anno 1971 ha sancito l'incostituzionalità della legge 69/1963, rispetto all'articolo 21 della Costituzione, nella parte in cui prevede che solo i giornalisti professionisti possano assumere l'incarico di direttore responsabile di una testata giornalistica. La costante giurisprudenza del lavoro (circa 1.200 sentenze), in ogni caso, prevede che ai fini dell'assunzione con rapporto di lavoro subordinato presso una testata giornalistica, si applichi il contratto relativo, con le qualifiche previste, indipendentemente dall'iscrizione all'elenco professionisti.
I giornalisti pubblicisti sono iscritti a un apposito elenco dell'albo dei giornalisti, a cui si può accedere dopo aver svolto un'attività giornalistica non occasionale e retribuita, per almeno due anni. La legge per l'iscrizione prevede la pubblicazione retribuita di un certo numero di articoli retribuiti nell'arco di due anni consecutivi, con un versamento complessivo che dimostri il pagamento di emolumenti. Il compenso minimo per cui la retribuzione possa essere ritenuta valida varia da regione a regione, ed è stabilito dall'ordine regionale.
A differenza dei professionisti, non è prevista per il pubblicista la prova di idoneità professionale, ma i consigli regionali del Lazio, della Sicilia e della Campania richiedono un colloquio informativo che viene sostenuto subito prima del rilascio del tesserino (decreto-legge 138/2011, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito nella legge 148/2011).
Il governo Monti nel dicembre 2011 ha previsto l'introduzione di nuove regole comuni per i diversi ordini professionali, tra i quali quello dei giornalisti.
Tali regole interessano tre ambiti: le attività formative, quelle amministrative e, infine, quelle deontologiche. Per il primo ambito (formazione), l'ordine nazionale ha approvato il relativo Regolamento nel corso del 2012. Per l'attività amministrativa, l'esecutivo dell'ordine ha predisposto nello stesso anno la bozza del relativo regolamento.
I procedimenti disciplinari non sono più interamente celebrati dagli ordini regionali e da quello nazionale: la nuova disciplina prevede infatti che, a livello regionale, le funzioni di istruzione e di decisione delle controversie disciplinari debbano essere assolte dai Consigli Territoriali di Disciplina, mentre il Consiglio Nazionale di Disciplina gestirà i ricorsi.
Nel 2012 è entrata in vigore la legge 233, che fissa l'«equo compenso» per i giornalisti collaboratori (ovvero tutti i “titolari di un rapporto di lavoro non subordinato”).
Pubblicista, come ottenere il tesserino e patentino giornalista pubblicista
Chi è il giornalista pubblicista Dice l’articolo 1 (IV comma) della legge n. 69/1963: “Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi”. L’articolo 35 della legge citata disciplina le L’aspirante pubblicista:
è normalmente una persona che esercita altre professioni o impieghi.
condizione per l’iscrizione è l’aver svolto per due anni un’attività giornalistica non occasionale e retribuita regolarmente;
l’attività giornalistica consiste in scritti, articoli, corrispondenze su giornali e periodici.
i certificati rilasciati dai direttori (delle pubblicazioni) devono comprovare l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni;
la domanda deve essere corredata dai giornali e periodici con gli scritti, gli articoli e le corrispondenze (anche non firmati).
La strada più facile da percorrere per ottenere la tessera di Pubblicista ed essere iscritti all’Albo Nazionale di categoria è, senza dubbio, quella della collaborazione continua e remunerata, per un periodo minimo di due anni, con un quotidiano o un periodico regolarmente registrati presso il Tribunale di zona competente.
Gli interessati che intendono iniziare la carriera giornalistica possono, quindi, rivolgersi alla nostra redazione e chiedere di scrivere articoli. Alla fine dei due anni di tirocinio l’aspirante pubblicista dovrà inoltrare all’Ordine dei Giornalisti della Regione di appartenenza un’istanza per chiedere l’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Pubblicisti. Nel corso della prima riunione utile di Consiglio, i dirigenti dell’Ordine Regionale di categoria verificheranno la sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio del tesserino e decideranno se accogliere la richiesta di iscrizione.
Per ottenere il tesserino sono necessari due requisiti fondamentali: la reale e continua collaborazione con uno o più giornali; il pagamento degli articoli pubblicati. Alla domanda di iscrizione, quindi, l’aspirante pubblicista dovrà allegare un attestato di collaborazione del direttore responsabile del giornale con cui ha collaborato, la fotocopia di tutti gli articoli pubblicati, ed, infine, la documentazione necessaria per dimostrare l’effettivo versamento delle ritenute d’acconto e, quindi, l’avvenuto pagamento degli articoli. Una volta ottenuto l’accoglimento della sua domanda di iscrizione, egli potrà considerarsi un vero e proprio pubblicista in grado di instaurare un rapporto di collaborazione o di dipendenza con qualsiasi testata giornalistica locale o nazionale.
Se poi vuole ottenere anche la tessera di giornalista dovrà continuare l’iter avviato, lavorare per almeno due anni presso la redazione di un giornale e sostenere, alla fine, un esame di stato. Ma qual è la differenza tra un pubblicista ed un giornalista? Oltre che dalla collaborazione con i giornali, il pubblicista potrà ricavare il suo reddito anche da altre attività. Il giornalista, invece, dovrà ricavare la quasi totalità del suo reddito dal suo lavoro principale e, cioè, da quello della collaborazione con i giornali, o da altre attività ad esse strettamente connesse.
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