R: Il Ministro della giustizia annuncerà i pilastri della nuova legge anti-corruzione: potrebbe essere l’occasione migliore che l’Italia abbia mai avuto per fermare questo crimine odioso. Ma se non saremo in tanti a intervenire ora potremmo ritrovarci con una legge annacquata e inutile.
La nuova legge potrebbe dare ai giudici gli strumenti necessari per le indagini, vietare ai politici corrotti di candidarsi e proteggere chi sporge denuncia contro abusi e irregolarità. Ma i partiti stanno facendo di tutto per indebolire la legge.
Con le elezioni amministrative alle porte, i nostri politici sono molto attenti all’opinione pubblica. Se saremo in tanti a ricordare che il loro voto su questa legge potrebbe costare loro la rielezione, potremmo portare a casa la legge anti-corruzione di cui ha bisogno il paese.
La corruzione ci costa 60 miliardi di euro l’anno, per non parlare delle sue conseguenze velenose sulla nostra democrazia. Ora abbiamo un’opportunità unica per invertire la rotta, ma ci rimangono pochi giorni per influenzare il processo prima che la legge sia discussa in Parlamento.
Sono passati 20 anni da Tangentopoli, lo scandalo più grande della storia politica italiana, ma la corruzione ha continuato ad allargarsi a macchia d’olio.
Nella classifica internazionale l’Italia è al 69° posto, dopo paesi come Ruanda e Namibia!
Ora, con l’economia e la politica a pezzi, il Ministro della giustizia è determinata a far passare una legge anti-corruzione forte, ma c’è il rischio che il Parlamento finirà per adottare la versione diluita.
Soltanto un appello pubblico enorme può fare la differenza.
I giudici e gli esperti ritengono che la battaglia contro la corruzione abbia bisogno di strumenti legali forti, inclusa la ratifica immediata delle convenzioni internazionali, l’esclusione dei politici condannati per corruzione dalle elezioni, la protezione dei dipendenti pubblici che denunciano casi di corruzione, l’introduzione di nuovi crimini legati alla corruzione, e molto altro.
I punti decisivi: ripristinare del falso in bilancio, incoraggiare il pentitismo, introdurre l'antiriciclaggio e il traffico delle influenze.
ARTICOLO 1-2
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo
La “cornice” in cui si muove la nostra proposta di legge è la ratifica ed esecuzione delle Convenzioni penale e civile del Consiglio d’Europa sulla corruzione, siglate a Strasburgo rispettivamente il 27 gennaio e il 4 novembre 1999, mai ratificate dal Parlamento italiano. L’articolo 1 contiene l’autorizzazione del Parlamento al presidente della Repubblica a ratificare le due Convenzioni. L’articolo 2 prevede la “piena e intera esecuzione” data alle medesime. Seguono poi diverse norme per adeguare l’ordinamento interno, cioè il Codice penale e quello civile.
ARTICOLO 3
Modifiche al Codice penale
La corruzione diventa un unico reato, previsto dall’articolo 318, così riformulato:
Corruzione e concussione
1) Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni. Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio.
2) La condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
3) Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se la dazione o la promessa sono effettuate per un atto d’ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno.
4) La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto.
Rimane, come reato più grave, la corruzione in atti giudiziari, prevista dal nuovo articolo 319:
Corruzione in atti giudiziari
1) Se i fatti di cui all’articolo 318 sono commessi in relazione all’esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
2) La condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
3) Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa sono effettuate per un atto d’ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale, si applica la pena della reclusione da sei mesi a un anno.
Come previsto dalla Convenzione penale europea sulla corruzione, viene introdotto il reato di corruzione in affari privati, previsto dal nuovo articolo 320.
Corruzione in affari privati
1) I dipendenti, i consulenti, i collaboratori di una società che indebitamente ricevono, per sé o per terze persone, denaro o altra utilità, o ne accettano la promessa in relazione al compimento, all’omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti con la reclusione da uno a 4 anni.
2) Se si tratta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.
3) La condanna importa l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
4) Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori di una società denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando la dazione o la promessa viene effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni.
5) Nei casi di cui al secondo comma, chi dà o promette agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando la dazione o la promessa viene effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni.
Anche il reato di istigazione alla corruzione (quando il corruttore non riesce a portare a termine il suo proposito) viene riformulato in termini più semplici nel nuovo articolo 321 per il caso in cui la tangente venga offerta al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio:
Istigazione alla corruzione
1) Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all’articolo 318 soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall’articolo 318, terzo comma, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all’articolo 319, si applica la pena stabilita dall’articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo.
2) Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall’articolo 318 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall’articolo 318, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all’articolo 319, si applica la pena stabilita dall’articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo.
L’istigazione alla corruzione del privato invece ricade nel nuovo reato previsto dall’articolo 322:
Istigazione alla corruzione in affari privati
1) Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, nei casi di cui all’articolo 320 soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall’articolo 320, terzo comma, ridotta di un terzo.
2) I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che sollecitano una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall’articolo 320 sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall’articolo 320, primo comma, ridotta di un terzo.
Il reato di millantato credito (attualmente punito dall’articolo 346 del Codice penale) sparisce e viene sostituito dal nuovo reato previsto dalla Convenzione europea anticorruzione: il “Traffico di influenze illecite”. Quello che i giudici di Firenze, indagando sullo scandalo della Protezione civile, hanno ribattezzato “sistema gelatinoso”: una ragnatela di opacità reciproche a base di piccoli e grandi regali o scambi di favori che, anche quando non si traducono nella classica mazzetta, comportano enormi lievitazioni dei costi delle opere pubbliche, falsando il libero mercato, annullando la concorrenza e ribaltando la meritocrazia in demeritocrazia.
Traffico di influenze illecite
1) Chiunque, affermando di essere in condizione di esercitare una illecita influenza su un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento, all’omissione o al ritardo di un atto dell’ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, quale prezzo per l’influenza esercitata o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
2) Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se la dazione o la promessa viene effettuata per un atto d’ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.
3) Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che afferma di essere in condizione di esercitare una illecita influenza su un pubblico ufficiale o su un incaricato di pubblico servizio riveste a sua volta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
4) Nel caso di cui al terzo comma, la condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
5) Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giurisdizionali.
6) Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
- Vengono estese, con modifiche agli articoli 357 e 358, le figure di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio punibili per i reati di corruzione e di traffico d’influenze, a “tutti i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti… nell’ambito di Stati esteri, dell’Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali”.
Viene istituita, con il nuovo articolo 360-bis, una circostanza attenuante speciale per i rei confessi di corruzione, corruzione giudiziaria, corruzione in affari privati e traffico di influenze illecite: se, prima che il Pm chieda il loro rinvio a giudizio, denunciano i propri complici e restituiscono il maltolto, hanno diritto a uno sconto fino ai due terzi della pena.
Circostanza attenuante
La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 320 e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l’autore del fatto, prima che sia esercitata l’azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all’individuazione degli altri responsabili ed al sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
Nasce, infine, un nuovo reato con una modifica agli articoli 648-bis e 648-ter: quello di autoriciclaggio, per punire finalmente chi reimpiega il denaro ricavato da un reato da lui commesso: attività che attualmente non in Italia è punita dalla legge (mentre lo è per esempio negli Stati Uniti, in Francia e persino in Svizzera). Oggi infatti il 648-bis (riciclaggio) e il 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) puniscono con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 1.032 a 15.493 euro, rispettivamente “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa” e “chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”; ma “soltanto “fuori dei casi di concorso nel reato”. Queste ultime sette parole vengono cancellate: così finalmente chi vende droga o incassa il pizzo o sequestra persone o traffica in esseri umani o vende droga o prende tangenti o evade le tasse e poi rimette in circolo il denaro sporco così ottenuto in attività edilizie o finanziarie, può essere punito non solo per le attività illecite impiegate per guadagnare soldi sporchi, ma anche per averli riciclati e ripuliti.
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