Che cos'e' il testamento - Il testamento e' un atto col quale taluno dispone, per il tempo in cui avra' cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse. E' un atto mortis causa, in quanto la sua funzione consiste nella determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza della morte del testatore.
E' un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, revocabile, unipersonale (in quanto e' posto in essere da un unico soggetto) e formale.
Chi puo' fare testamento
Puo' essere validamente steso da chiunque abbia compiuto la maggiore eta', non sia interdetto o incapace di intendere e di volere nel momento della stesura.
Per quanto riguarda la capacita' di testare, disciplinata dalla legge nazionale del disponente, l'art. 591 c.c. precisa che essa e' propria di tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge: nel caso di incapacita' il testamento puo' essere impugnato da chiunque vi abbia interesse nel termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Il testamento, essendo espressione delle ultime volonta' del testatore, puo' essere revocato o modificato in qualsiasi momento. Cio' puo' avvenire con la stesura di un nuovo testamento, con cui quello vecchio viene espressamente revocato oppure che contiene disposizioni del tutto o in parte incompatibili con il testamento precedente.
Naturalmente un testamento puo' essere anche semplicemente distrutto, qualora il testatore non dovesse piu' essere d'accordo con il contenuto dello stesso.
La capacita' di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo e' regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca (art. 47 L. 218/95).
Il contenuto del testamento
Il testamento ha un contenuto tipico costituito dal contenuto patrimoniale nel quale il de cuius puo' istituire uno o piu' eredi, cioe' indicare i soggetti che siano destinatari dei beni a titolo universale e attribuire uno o piu' legati, ma puo' avere altresi' un contenuto atipico, potendo comprendere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, quali la designazione di un tutore, il riconoscimento di figlio naturale, la riabilitazione dell'indegno, la nomina dell'esecutore testamentario. All'interno del testamento si possono scrivere tante cose a condizione che non contrastino con la legge, con l'ordine pubblico o al buon costume.
Il testamento con disposizioni morali e giuridiche
Disposizioni morali sono quelle che non comportano appunto implicazioni giuridiche agli eredi. Ad esempio il padre che chiede ai figli di stare vicini alla madre ed aiutarla nella vecchiaia. Si parla di disposizioni con valore giuridico quando il testamento vincola gli eredi anche davanti alla legge.
Ad esempio trattasi di testamento che fornisce disposizioni di carattere giuridcio quello che designa il tutore dei figli minorenni, o quello con cui si riabilita' un erede dichiarato precedentemente indegno o quello in cui il testaore legittima il suo figlio naturale.
In tutti questi casi gli eredi sono tenuti a rispettare le disposizioni del testatore anche davanti alla legge. Quindi un indegno riabilitato riacquistera' pienamente i suoi diritti e avra' diritto alla sua quota di eredita', il figlio legittimato avra' gli stessi diritti degli altri figli. Nel testamento si possono prevedere delle condizioni sempre che siano realizzabili.
Erede e Legatario
Con il testamento il testatore puo' disporre di tutti i suoi beni o potra' assegnare soltanto parte di essi e lo potra' fare a titolo di erede o a titolo di legato.
La designazione di un soggetto quale EREDE si ha in tre casi specifici:
- quando il testatore ha indicato un proprio parente (od un terzo estraneo) con il titolo di erede;
- quando il testatore ha assegnato ad un proprio parente (od a un terzo estraneo) una quota di eredita', senza che lo abbia chiamato erede;
- quando il testatore ha inteso assegnare un bene considerandolo come quota di eredita' (c.d. detta institutio ex re certa).
La designazione di un soggetto quale LEGATARIO si realizza, invece, quando il testatore ha assegnato allo stesso un bene determinato e non una quota del patrimonio del de cuisu. Il legato dunque per essere tale deve essere esplicitamente ed inequivocabilmente distinto. Puo' fare parte del legato un immobile, denaro, gioielli ecc.
Il de cuius quindi nel testamento deve evidenziare quale bene fa parte del legato in modo che l'avente diritto possa senza ombra di dubbio identificare il bene. Se il de cuius possiede ad esempio tre case e una vorrebbe darla ad un legatario deve dire con precisione quale di queste diventera' sua.
In caso di denaro invece e' sufficiente indicare la somma donata. Naturalmente il legato deve essere un'extra rispetto alla quota riservata agli eredi legittimi, quindi in poche parole deve rientrare nella quota disponibile del de cuius.
Il comportamento del legatario all'apertura del testamento: Il legatario acquista subito il bene senza bisogno di un'accettazione (come ad esempio nel caso della successione legittima). Solo se intende rinunciare al lascito deve fare rinuncia espressa.
Vediamo ora in grandi linee come dovrebbe comportarsi un legatario dopo la morte del testatore.
Alla morte del testatore il notaio apre il testamento e legge le disposizioni, fra gli altri legge anche il nome del legatario. A questo punto il notaio convoca il legatario e gli comunica che il testatore ha disposto un lascito in suo favore.
Se il legatario accetta non deve fare altro che chiedere agli eredi del de cuius di consegnarle il bene che ora le appartiene.
Se invece decide di non accettare il lascito dovra' fare espressa rinuncia. La rinuncia va fatta in modo scritto, o presso un notaio o presso la cancelleria della pretura competente. (Art. 649 C.C.)
La differenza tra erede e legatario e' netta.
Il legatario risponde dei debiti ereditari solo nel limite del valore del bene assegnatogli in legato; l'erede risponde dei debiti ereditari con tutti i suoi beni oltre che con quelli della massa ereditaria.
Il legatario non deve accettare il legato che si considera acquistato dal legatario senza bisogno di accettazione alcuna; l'erede deve accettare, espressamente o tacitamente, l'eredita'.
Il legatario deve chiedere il bene oggetto di legato agli eredi del testatore affinche' glielo consegnino; gli eredi, viceversa, non devono chiedere alcuna consegna essendo essi investiti della proprieta' con l'accettazione dell'eredita'.
Accettazione dell'eredita'
La legge prevede diversi modi per accettare l'eredita':
1) accettazione espressa
2) accettazione tacita
3) accettazione con beneficio d' inventario
In generale qualunque si la modalita' di accettazione il chiamato all'eredita' ha 10 anni di tempo per decidere se accettare o meno. Se entro 10 anni non si manifesta l'accettazione si perde ogni diritto sull'asse ereditario, che si devolve secondo le regole stabilite per legge (Art. 480 C.C.).
Il diritto di accettare l'eredita' si prescrive in dieci anni. Il termine decorre da giorno dell'apertura della successione (la data di apertura della successione corrisponde alla data di morte del de cuius).
Ci sono delle eccezioni pero'. Ad esempio chiunque ne abbia interesse puo' chiedere all'autorita' giudiziaria il restringimento dei tempi. Quindi e' consigliabile informarsi sulle intenzioni dei vari eredi per non trovarsi impreparati. La mancata accettazione entro i tempi fissati dall'autorita' giudiziaria significherebbe rinunciare all'eredita'.
Accettare l'eredida' significa entrare nella divisione dell'asse ereditario attivo, ma anche di quello passivo (ossia dei debiti).
Accettazione espressa
L'accettazione espressa consiste in una dichiarazione scritta dalla quale risulti l'intenzione di accettare l'eredita'. L'accettazione puo' essere fatta o alla presenza di un notaio o anche con una semplice scrittura privata firmata e datata dall'accettante.
L'accettazione e' espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredita' ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Accettazione tacita
Si dice accettazione tacita quando l'erede a seguito di un suo comportamento chiaro ed inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l'eredita', ad esempio: appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un'azione spettante all'erede.
L'accettazione e' tacita quando il chiamato all'eredita' compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta' di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita' di erede.
Accettazione con beneficio d'inventario
L'accettazione con beneficio d'inventario riguarda solamente gli eredi e non i legatari. Questo perche' ovviamente i legatari non rispondono in alcun modo dei debiti del de cuius. Infatti l'accettazione con beneficio d'inventario ha principalmente lo scopo di separare i beni patrimoniali dai debiti del de cuius.
Difatti, potendo accettare l'eredita' soltanto in modo incondizionato, si vanno ad accettare anche gli eventuali debiti del de cuius. Questo quindi porterebbe ad un erede incauto che non si e' premurato di accertare la presenza di debiti al pagamento dei debiti del de cuius anche attraverso il proprio patrimonio. Quindi se uno e' a conoscenza del fatto che il de cuius aveva dei debiti sarebbe consigliabile accettare l'eredita' con beneficio d'inventario.
In questo modo i debiti del de cuius vanno pagati ugualmente ma fino alla concorrenza del patrimonio del de cuius. Quindi il patrimonio dell'erede non viene intaccato.
Le prime operazioni
Quando avviene un decesso e', sin da subito, consigliabile avere informazioni sulla devoluzione della successione, vale a dire accertare se la successione - nel caso concreto - sara' regolata dalla legge (perche' il defunto non ha lasciato testamento) ovvero, in tutto o in parte, da un testamento.
Si tratta di un evento grave ed importante, a seguito del quale possono operare diverse norme di legge, oltre alla volonta' del defunto; per evitare conseguenze non previste, anche rilevanti, pare senz'altro consigliabile affidarsi sin da subito ad un esperto in materia.
Cio' premesso, e' necessario, anzitutto, verificare se il defunto ha lasciato un testamento.
Nel caso si trovi un testamento olografo, lo si deve portare ad un notaio perche' provveda alla sua pubblicazione.
Analogamente dovra' essere contattato il notaio ove si sia a conoscenza dell'esistenza di un testamento pubblico ovvero dell'esistenza di un testamento olografo affidato al notaio in deposito fiduciario.
Nel caso in cui non si sappia dell'esistenza o meno di un testamento ci si puo' rivolgere all'Archivio Notarile (per effettuare una ricerca nel Registro Generale dei Testamenti).
E' opportuno, poi, ricostruire un quadro completo del patrimonio del defunto, anche per predisporre la dichiarazione di successione ai fini fiscali.
Anche a questo proposito, al fine di evitare errori o omissioni, il notaio potra' fornire le indicazioni idonee per acquisire tutte le informazioni necessarie per un'esatta individuazione dei beni caduti nella successione.
Tipi di testamento
Il testamento puo' essere: Olografo, Pubblico, Segreto (art. 601 c.c.).
Il testamento segreto (art. 604 c.c.) puo' essere scritto dal testatore o da una terza persona. Se scritto di proprio pugno dal testatore stesso, e' sufficiente una sua firma alla fine delle disposizioni testamentarie; se invece e' scritto in tutto o in parte da altri o a macchina dal testatore, lo dovra' sottoscrivere anche su ciascun mezzo foglio. Il testamento viene poi sigillato in una busta e consegnato ad un notaio in presenza di due testimoni.
Puo' comunque essere ritirato in ogni momento dalle mani del notaio, il quale redigera' verbale di restituzione.
Il testamento segreto unisce i vantaggi del testamento olografo a quelli del testamento pubblico in quanto consente al testatore di tener celato il suo contenuto, fornendogli pero' la sicurezza che la carta testamentaria non andra' smarrita e non sara' sottratta o alterata, inoltre offre una notevole sicurezza per quanto riguarda l'origine e la data della stesura.
Cosa fa', in pratica, il notaio.
Il notaio riceve, alla presenza di due testimoni, la scheda testamentaria sigillata consegnatagli dal testatore e la dichiarazione da questo fattagli che in quella scheda si contiene la sua volonta' testamentaria. L'atto di ricevimento viene sottoscritto dal notaio, dal testatore e dai testimoni. Dopo la morte del testatore, il notaio deve provvedere a pubblicare il testamento.
Come nella pubblicazione del testamento olografo, il notaio procede alla stesura di un verbale sul contenuto del testamento stesso, in presenza di due testimoni.
Occorre presentare la Carta di identita' e il codice fiscale del testatore.
Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) e' quello redatto con l'ausilio del notaio e con il rispetto delle norme di diritto che spesso vengono ignorate dal testatore. Viene steso da un notaio alla presenza di due testimoni in un atto pubblico e lo registra nel repertorio degli atti di ultima volonta'.
Il testatore dichiara innanzi al notaio ed in presenza dei testimoni la sua volonta', che viene riportata per iscritto dal notaio stesso.
Quindi il notaio procede alla lettura del testo, che deve essere poi sottoscritto dal testatore, dai due testimoni e dal notaio.
Questa forma di testamento offre la massima sicurezza, anche dal punto di vista dell'esattezza giuridica delle disposizioni in esso contenute, avendone preso visione il notaio stesso.
Cosa fa', in pratica, il notaio.
Il notaio si premura di identificare esattamente l'interesse perseguito dal testatore qualificando tecnicamente la disposizione. Compito del notaio e' quindi di tradurre in linguaggio giuridico la volonta' espressa dal testatore in linguaggio normale, utilizzando espressioni univoche e tenendo presenti, al fine di evitarle, le possibili interferenze o confusioni con istituti affini; spesso nella lettura di un testamento olografo ci si trova davanti a difficolta' interpretative delle disposizioni del testatore, non essendo redatto da un tecnico del diritto.
Occorre presentare la Carta di identita' e il codice fiscale del testatore.
Il testamento olografo
Il testamento olografo (previsto dall'art. 602 c.c.), e' il testamento scritto di proprio pugno dal testatore. Uniformandosi ad esso, e' possibile disporre la successione dei propri beni in modo corretto, evitando complicazioni di carattere legale ai congiunti.
Per evitare gli inconvenienti predetti, e' sempre bene dichiarare la volonta' molto semplicemente, sia per quanto concerne la forma dello scritto, sia per il contenuto.
Il testamento olografo deve essere scritto INTERAMENTE di proprio pugno, datato (indicando oltre al giorno, mese ed anno anche il LUOGO) e firmato. Puo' essere steso su qualsiasi tipo di carta.
L'olografia della scrittura. La legge prevede che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (684).
La mancanza del requisito dell'olografia, ad esempio in caso di testamento scritto da un terzo o con macchina da scrivere, comporta la nullita' del testamento.
Secondo la dottrina maggioritaria, la scrittura deve avere il carattere della abitualita', intendendosi per scrittura abituale qualsiasi scrittura che sia usata con frequenza dal testatore e sia tale da individuarne la personalita'.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Il codice civile richiede che il testamento sia sottoscritto dall'autore dell'atto. La sottoscrizione deve essere autografa, deve essere apposta alla fine del documento e deve essere idonea a designare con certezza la persona del testatore. L'art. 606 cc. prevede la nullita' in caso di mancanza del requisito della sottoscrizione. Preceduto dalla scritta "Li'", e' obbligatorio indicare il luogo della sottoscrizione.
Se anche non e' fatta indicando nome e cognome, e' tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verita' della data e' ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacita' del testatore (591), della priorita' di data tra piu' testamenti (682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (651, 656, 657).
La persona da beneficare va indicata con precisione; e' nulla la disposizione con la quale si rimette ad altri l'arbitrio di determinare la quota di eredita', l'oggetto o la quantita' del bene da assegnare; non sono ammesse condizioni impossibili e quelle contro l'ordine pubblico, la morale o che impediscano di sposare.
Evitare di lasciare una qualche cosa con l'obbligo di non venderla (sarebbe nulla la disposizione).
Il testamento deve indicare quali beni sono destinati a quali eredi, nel rispetto delle quote assegnate dal diritto di famiglia agli eredi legittimi. Soltanto nel caso in cui il testatore non abbia parenti in vita fino al settimo grado puo' decidere a chi assegnare il 100% del suo patrimonio.
Se il testamento proclama un erede universale in presenza di eredi legittimari, questi possono impugnare il testamento ed ottenerne la nullita'.
La legge dunque prevede che il testatore garantisca sempre ai suoi parenti piu' stretti (coniuge, figli legittimi e naturali, ascendenti legittimi quali genitori o in mancanza nonni) una quota di eredita'. La quota che per legge va destinata ai parenti piu' stretti si chiama appunto legittima o riserva. (Art. 735 C.C.)
Di seguito vediamo quant'e' la quota di LEGITTIMA spettante per legge ai familiari (della quale colui che fa' testamento non puo' disporre) e la QUOTA DISPONIBILE della quale puo' disporne liberamente colui che fa' testamento:
In presenza del solo coniuge:
LEGITTIMA: 1/2
QUOTA DISPONIBILE: 1/2
In presenza del coniuge + 1 figlio:
LEGITTIMA: 1/3 al figlio
LEGITTIMA: 1/3 al coniuge
QUOTA DISPONIBILE: 1/3
In presenza del coniuge e piu' di un figlio:
LEGITTIMA: 1/4 al coniuge
LEGITTIMA: 1/2 ai figli
QUOTA DISPONIBILE: 1/4
In presenza del coniuge + genitori + nonni:
LEGITTIMA: 1/2 al coniuge
LEGITTIMA: 1/4 ai parenti
QUOTA DISPONIBILE: 1/4
In presenza di solo 1 figlio:
LEGITTIMA: 1/2
QUOTA DISPONIBILE: 1/2
In presenza di piu' figli:
LEGITTIMA: 2/3
QUOTA DISPONIBILE: 1/3
In presenza di genitori + nonni:
LEGITTIMA: 1/3
QUOTA DISPONIBILE: 2/3
Si ricorda che il testamento va trascritto (ed a cio' provvede il notaio dopo la pubblicazione) soltanto quando le disposizioni in esso contenute riguardano i beni immobili.
Per avere piana validita' il testamento olografo, dopo la morte del testatore, dovra' essere pubblicato da un notaio. Quindi gli eredi designati dal testamento dovranno recarsi con il testamento alla mano presso il notaio per fare pubblicare il documento.
Il vantaggio principale nel ricorrere all'utilizzo del testamento olografo e' rappresentato sicuramente dalla semplicita' di effettuare il testamento e quindi di disporre dei propri beni, come meglio si crede.
Lo svantaggio maggiore e' che puo' bastare qualche errore di forma perche' il testamento possa essere annullato o che possa capitare in mani interessate che lo facciano sparire dopo la morte del testatore.
Quando e come si pubblica un testamento?
La pubblicazione del testamento consente la conoscenza del suo contenuto da parte dei chiamati alla successione, dei familiari del defunto, dei creditori ereditari e di quelli dell'erede, ed ha altresi' la funzione di renderne possibile l'esecuzione.
La pubblicazione consiste quindi nel passaggio del testamento dal repertorio degli atti di ultima volonta' a quello degli atti inter vivos (tra vivi) e nella trascrizione del medesimo presso il registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del tribunale.
Sono soggetti a pubblicazione il testamento olografo ed il testamento segreto, ma non quello pubblico, che avendo sempre valore di atto pubblico non necessita di una pubblicazione in senso tecnico.
Chiunque e' in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione non appena ha notizia della morte del testatore: qualora cio' non avvenga chiunque vi abbia interesse puo' fare ricorso al tribunale del circondario ove si e' aperta la successione affinche' sia fissato un termine per la suddetta presentazione.
Il notaio procedera' dunque alla pubblicazione del testamento olografo in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto, fa menzione della sua apertura ove sigillato. Tale verbale viene infine sottoscritto dalla persona che ha presentato il testamento, dai testimoni e dal notaio (art. 620 c.c.).
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli pervenga la notizia della morte del testatore e tale pubblicazione ha luogo con le stesse modalita' del testamento olografo (art. 621 c.c.).
Esempi di testamento olografo
Esempio 1
Io sottoscritto ..., nato a ... il ..., residente in ..., via ..., n. ..., nel pieno possesso delle mie facolta' e in assoluta liberta', dichiaro di voler disporre del mio patrimonio nel modo seguente:
1. nomino eredi universali mia moglie ... [e/o i miei figli ...]; [oppure, in mancanza di legittimari: il Sig. ...]
2. stabilisco a titolo di legato che l'immobile sito in ... [oppure: la somma di euro ... depositata presso ...] venga viceversa attribuito al Sig. ..., nato a ..., residente in ..., via ..., n. ... [al suddetto Sig. ... spetta l'onere di ...]
i miei eredi dovranno provvedere all'esecuzione di tale legato in favore del beneficiario.
Dichiaro di aver scritto di mio pugno, datato e firmato personalmente il presente documento.
.......... [Luogo e data]
.......... [Firma]
Esempio 2
Io sottoscritto ..., nato a ..., il ..., nella pienezza delle mie facolta' mentali con questo testamento scritto tutto di mio pugno, non vivendo piu' la mia adorata moglie, lascio tutti i miei beni in parti uguali a: ...
Dichiaro di esser debitore di ... nei confronti di ...
Chiuso e sottoscritto in ... alle ore ... del giorno ... (giorno, mese e anno)
.......... [Firma]
Esempio 3
Oggi ... (Giorno, mese, anno), in ... (luogo),
nelle mie piene facolta' di intendere e volere dispongo che, dopo la mia morte, la casa situata in via ..., n. ..., al piano ..., interno ..., nel ... (comune) in provincia di ..., vada a ... (cognome e nome) (oppure a ... e a ...).
[oppure nomino mia moglie ..., mio figlio ..., ecc., eredi universali dei miei beni]
[oppure nomino mia moglie usufruttuaria di tutti i miei averi e proprietari i miei figli]
[oppure lego il fabbricato (sito in ..., etc...), il terreno (sito in ..., etc...), la somma di euro ... a mia moglie oltre quanto gli spetta per legge]
[oppure dispongo che, alla mia morte, la quota disponibile dei miei beni vada a ...]
[oppure lascio come legato a mio figlio ... in usufrutto e alla di lui figlia ... in nuda proprieta', l'appartamento sito in ... (luogo e indirizzo), composto di ... (camere ed accessori e pertinenze)]
Dichiaro di aver scritto di mio pugno, datato e firmato personalmente il presente documento.
Firma del testatore
Esempio 4
Io sottoscritto ..., nato a ... il ..., residente alla data odierna in ..., via ..., n. ..., nel pieno possesso delle mie facolta' e in assoluta liberta', con la presente scrittura dichiaro di voler disporre del mio patrimonio presente e futuro nel modo seguente:
1. nel caso di mia morte nomino erede universale di tutti i miei beni mia moglie ... nata a ..., il ..., residente in ..., via ..., n. ..... che ne avra' anche l'usufrutto vitalizio a titolo gratuito.
2. nel caso di mia incapacita' di intendere e di volere, lascio tutti i miei beni a mia moglie ... nata a ..., il ..., residente in ..., via ..., n. ... che ne potra' disporre come meglio crede in modo pieno ed esclusivo, con il solo obbligo di badare a me fino al momento della mia morte.
Dichiaro di aver scritto di mio pugno, datato e firmato personalmente il presente documento.
Sottoscritto in ... alle ore ... del ...
.......... [Firma]
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