Si chiama Fermo Amministrativo, viene dal lontano ‘1973 ed è la pratica più odiosa, messa in atto da Enti impositori diversi, vedasi Agenzia delle Entrate, Regioni, Comuni, Inps, per rivalersi sul contribuente moroso per crediti vantati sullo stesso, bloccando un bene mobile registrato.
La cosa che spesso non si sa, è che non importa se il credito vantato sia sproporzionato rispetto al bene bloccato, anche se su questo ci sono diverse sentenze nel merito, ma, potenzialmente, basterebbe solo il mancato pagamento del canone Rai, per vedersi fermata l’auto o la moto. Attenzione, dunque, a non pagare, bolli auto, Ici, Inps e quant’altro vantato dalla Pubblica Amministrazione, comprese le contravvenzioni al Codice della Strada. Il procedimento è noto; dopo avere ricevuto una cartella esattoriale, trascorsi 60 giorni da questa, vengono iscritte al ruolo gli importi vantati e, a discrezionalità dell’Ente creditore, si può mettere in atto tale procedura, previa comunicazione al debitore.
Il Fermo Amministrativo nel dettaglio
Al ricevimento della cartella esattoriale, il contribuente riceve una nota dove si fa riferimento alla procedura che si intenderà adottare in caso di mancato pagamento. Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica, la Società Riscossione S.P.A., procederà al Fermo iscrivendo tale provvedimento direttamente nel registro mobiliare. Da questo momento, il contribuente ha 20 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione prima che l’Ente iscriva ipoteca al PRA. Il pagamento lo libera dal provvedimento, ma lo espone anche ad altri costi, quali le spese di iscrizione del fermo più gli interessi maturati e di mora afferenti al provvedimento stesso. Se, invece, si resta sordi al richiamo, la Legge prevede il successivo pignoramento del bene “fermato” e l’esproprio dello stesso, quale ultima conseguenza.
Attenzione anche a circolare con un mezzo sottoposto a fermo; l’attuale normativa prevede l’applicazione di una multa che va da 656,25 a 2.628,15 euro e la confisca del mezzo stesso.
Chi e come contestare un Fermo Amministrativo
Ci sono state diverse prese di posizione delle Associazione dei Consumatori,volti a ricorrere contro tali provvedimenti, giudicati, a volte, da più parti incostituzionali. Non a caso, la farragginosità persino dei termini adottati nel mettere in atto tale strumento coatto, rende la procedura più nebulosa che mai. Una totale confusione che ha portato, quale estrema conseguenza, quella di non potere nemmeno individuare facilmente a quale Organo preposto far capo per sottoporre i ricorsi e, in ultimo, mancano tutte quelle disposizioni pratiche legali per attuare il provvedimento e dunque ricorrervi.
Laddove sembrava essere giunti ad una chiarificazione della difficile materia, ecco giungere la Legge 248/2005, che ha dato maggiore impulso alla pratica del Fermo Amministrativo, con la conseguenza che, coloro che speravano negli esiti positivi di un eventuale ricorso, si sono visti sfumare dalle mani, la possibilità di opporsi, efficacemente, al provvedimento.
Ma è moralmente e legalmente giustificato un provvedimento che renda impossibile l’utilizzo di un’auto o di qualsiasi altro mezzo a fronte di un debito irrisorio o sproporzionatamente minore del valore del bene “fermato”? Tutta materia che si presta ad un’interpretazione squisitamente giuridica dove è difficile raccapezzarsi per cui, di fronte alla possibilità di opporsi a tali provvedimenti, il consiglio unico che ci sentiamo di dare è quello di rivolgersi ad un legale.
Riteniamo utili rimandare il lettore alla lettura di quanto espresso dall’ADUC, Associazione per i diritti degli Utenti e Consumatori, riguardo la cronistoria del Fermo Amministrativo, comprese le novità introdotte dalla Legge, le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e gli utili riferimenti per approfondire i ricorsi:
Breve “storia” della normativa del Fermo Amministrativo
E’ nato con il DPR 602/1973 sotto il titolo “Riscossione Coattiva” (art.50 e art.86). Successivamente, con il DM 503/98 sono state emesse le disposizioni attuative dell’art.86 che prevedevano l’emissione del provvedimento di fermo, a carico dell’amministrazione finanziaria (Direzione delle entrate), solo dopo che risultava evidente l’impossibilita’ di pignorare il bene.
Con il d.lgs..46/99 ed il d.lgs.193/01 e’ stata modificata la normativa originale riguardo alle competenze -rimandate ai Concessionari- e alle procedure, senza pero’ che venissero apportate modifiche al decreto attuativo. Ecco perche’, da allora, si e’ posta la questione se il DM 503/98 possa considerarsi valido o comunque compatibile con la norma (per molti esso e’ del tutto inadeguato alle nuove norme e quindi inapplicabile). Molta giurisprudenza sostiene che, non esistendo un regolamento ad-hoc, l’art.86 del dpr 602/73 risulta inapplicabile e ipoteticamente incostituzionale. E’ recentemente intervenuta, al riguardo, la legge 248/2005 che ha convertito il decreto legge 203/2005.
Il fermo e’ anche regolato, come gia’ detto, dal codice della strada agli art.214 e segg.
Novita’ introdotte dalla legge 248/2005
Tale legge, riguardante “misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, si occupa del fermo all’articolo 3, stabilendo -tra le altre- queste novita’:
- soppressione dal 1/10/2006 del sistema di affidamento in concessione (quindi delle concessionarie) del servizio nazionale di riscossione ed attribuzione dello stesso direttamente all’Agenzia delle entrate, che le svolgera’ tramite la societa’ “Riscossione S.p.A”;
- comma 41: interpretazione dell’art.86 dpr 602/73 nel senso che, fino all’emanazione del decreto attuativo, il fermo puo’ essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni contenute nel DM 503/98. Cio’, praticamente, “rimette in gioco” il vecchio decreto attuativo, contribuendo ad aumentare la notevole confusione normativa in materia (anche considerando che, secondo alcune interpretazioni, le disposizioni di questo comma entrerebbero in vigore il 1/10/06 e quindi, fino ad allora, gli atti di fermo resterebbero illegittimi).
Ricorsi: riferimenti utili per approfondire -
Molta giurisprudenza si occupa della questione della natura dell’atto, a cui consegue la diatriba sull’organo competente per i ricorsi nonche’ sulle procedure di opposizione fruibili. A tutto cio’ sembra aver messo la parola “fine” una recente sentenza di Cassazione (2053/2006), confermata dal Consiglio di Stato (decisione n.421/2006), che ha fissato come organo competente per i ricorsi riguardanti la leicita’ del provvedimento il Giudice Ordinario. Per quanto riguarda le questioni di merito, invece, rimane competente il Giudice di Pace.
-
Riportiamo, in breve, i riferimenti delle sentenze piu’ autorevoli riguardanti le classiche e maggiormente diffuse motivazioni di ricorso:
- - La mancanza, o comunque l’inadeguatezza, del decreto attuativo rende illegittimo il provvedimento: in questo senso e’ stata pronunciata la sentenza n.392/2004 del Tar della Puglia.
-
- Lo stesso concetto e’ ripreso in un’altra sentenza del Tar del Lazio (n. 3402/2004) confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n.3259 del 13/7/04. Tale sentenza aggiunge anche che e’ sospendibile il provvedimento con il quale e’ stato disposto il fermo amministrativo, qualora vi sia sproporzione tra l’importo dovuto ed il danno derivante al ricorrente dall’esecuzione del fermo amministrativo impugnato.
Risoluzioni dell’Agenzia delle entrate -
In seguito alla suddetta pronuncia del Consiglio di Stato l’agenzia delle entrate (risoluzione n.92/2004) e l’Inps hanno deciso di astenersi dal disporre nuovi fermi in attesa del pronunciamento dell’Avvocatura generale dello Stato.
Successivamente, riferendosi alla legge 248/2005 (articolo 3 comma 41) la stessa agenzia ha emanato una ulteriore risoluzione con la quale ha annullato la precedente (n.2/2006) ridando il via ai provvedimenti e sostenendo -in pratica- che la legge ha colmato il vuoto normativo. Cio’ non vuol necessariamente dire che un’opposizione in tal senso non sia piu’ possibile, ma essa diventa indubbiamente piu’ difficoltosa.
|