L’installazione di telecamere in locali di proprietà del condominio non configura il reato di “Interferenze illecite nella vita privata”, di cui all’art. 615 bis c.p. La sentenza in esame stabilisce che non è configurabile il reato previsto e punito nell’articolo 615 bis (Interferenza illecite nella vita privata) nell’ipotesi in cui taluno installi telecamere, all’interno dei locali di proprietà esclusiva di un condominio, idonee ad individuare le aree condominiali antistanti l’ingresso ai suddetti locali.