IL PIGNORAMENTO "ESATTORIALE" - Il pignoramento non puo' aver luogo prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Puo' essere messo in atto sui - beni immobili - solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro. Se le somme iscritte a ruolo sono inferiori al 5% del valore dell'immobile l'agente della riscossione deve prima iscrivere un'ipoteca e puo' procedere col pignoramento solo dopo sei mesi, qualora ovviamente il debito rimanga impagato. Nel caso in cui il pignoramento venga messo in atto decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale occorre la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni. Questo avviso perde di efficacia se il pignoramento non segue entro 180 giorni dalla sua notifica. Perde efficacia se dalla sua esecuzione trascorrono 120 giorni senza che sia stato fatto il primo incanto (vendita forzata all'asta).