Prima si pagano le somme iscritte a ruolo per importi superiori a 1.500 euro e poi si può usare il residuo credito in compensazione. Il limite di 1.500 euro previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto legge 78/2010 deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, se il contribuente ha crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.